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Dolo del concorso nel reato di invasione e particolare tenuità del fatto (Cass. pen. n. 19913 del 2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel reato di invasione di terreni o edifici, la nozione di “invasione” non richiede una condotta violenta, ma si riferisce all’introduzione “arbitraria”, ossia contra ius, in un bene altrui. Colui che subentra all’originario occupante può rispondere a titolo di concorso nel delitto solo se è consapevole che il proprio dante causa si era originariamente introdotto nell’immobile senza titolo e contro la volontà dell’avente diritto. Non è sufficiente la mera consapevolezza dell’attuale mancanza di un titolo, che integra solo un’occupazione abusiva. Quanto alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il reato permanente non è di per sé incompatibile con essa, ma la sua applicazione è preclusa finché la permanenza non sia cessata.

Il Fatto

L’imputato, subentrato nel godimento di un terreno demaniale di circa 400 metri quadrati, ricevuto dal nonno che lo utilizzava da lungo tempo, era stato condannato per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. La Corte di appello, esclusa la recidiva e riconosciute le attenuanti generiche, aveva rideterminato la pena in otto mesi di reclusione ed euro 200 di multa.

Avverso tale sentenza, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione deducendo due motivi: il primo relativo alla mancanza dell’elemento psicologico del reato, essendo egli un semplice subentrante nella disponibilità del bene; il secondo concernente il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, essendo la permanenza cessata con lo sgombero avvenuto il 10/10/2017.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso. Quanto al primo, ha richiamato il principio per cui l’art. 633 cod. pen. non punisce l’occupazione in sé considerata, ma la condotta di invasione finalizzata a scopo di profitto illecito. Ne deriva che l’avente causa dell’originario occupante può essere chiamato a rispondere di concorso nel delitto solo se, sul piano del dolo, sia consapevole che il proprio dante causa si era introdotto nel bene in maniera arbitraria. La consapevolezza dell’attuale mancanza di titolo non è sufficiente a integrare il dolo del concorso, potendo l’occupante subentrato fare ragionevolmente affidamento sulla liceità dell’originario ingresso.

Nel caso di specie, i giudici di merito avevano omesso di verificare e motivare proprio in ordine alla conoscenza, da parte del ricorrente, delle modalità con cui il nonno aveva ottenuto l’uso del terreno. La motivazione della sentenza di appello risultava pertanto mancante su un aspetto decisivo, con conseguente annullamento.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha chiarito che l’art. 131-bis cod. pen., comma 4, definisce il comportamento abituale con riferimento a condotte plurime, abituali e reiterate, sicché il reato permanente non è di per sé incompatibile con la causa di non punibilità. Tuttavia, la giurisprudenza costante esclude l’applicazione della particolare tenuità finché la permanenza non sia cessata, in ragione della perdurante compressione del bene giuridico.

La Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto la natura permanente del reato di per sé ostativa all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., senza considerare che la permanenza era cessata con lo sgombero del 10/10/2017 e senza indicare altre ragioni di gravità del fatto. La sentenza impugnata è stata quindi annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria, la quale dovrà attenersi ai principi di diritto sopra enunciati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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