Guida in stato di ebbrezza: concorso apparente di norme e rideterminazione della pena (Cass. pen. n. 5346 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, la previsione di cui all’art. 186, comma 2-bis, secondo periodo, cod. strada, che contempla l’ipotesi del conducente a rischio elevato che provochi un incidente stradale, ha natura speciale rispetto a quella di cui all’art. 186-bis, comma 3, cod. strada, che punisce il medesimo soggetto per la sola guida in stato di ebbrezza. Ne consegue che, in ossequio all’art. 15 cod. pen., trova applicazione la sola norma speciale, senza che possa farsi ricorso al meccanismo del concorso di circostanze di cui all’art. 63, comma 4, cod. pen., che determinerebbe un bis in idem sostanziale. La pena così determinata, se contenuta nei limiti edittali della norma applicata, è legittima anche laddove il giudice di merito sia incorso in errore nel procedimento commisurativo.
Il Fatto
Al conducente di un autoarticolato, sottoposto a controllo dopo un incidente stradale che aveva visto il mezzo fuoriuscire dalla carreggiata, veniva contestata la guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico compreso tra 0,50 e 1,50 g/l. Il giudice di primo grado riteneva integrata l’aggravante di aver provocato un incidente stradale e quella connessa alla qualità di conducente professionale. La Corte d’appello, riformando parzialmente la sentenza, confermava la responsabilità ma rideterminava il trattamento sanzionatorio. Avverso tale decisione, la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’illegittimità dell’aumento di pena per erronea applicazione delle regole sul concorso di circostanze.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato la questione relativa alla corretta determinazione della pena per il conducente professionale che, in stato di ebbrezza, provochi un incidente stradale. Ha preliminarmente chiarito la natura giuridica della previsione di cui all’art. 186-bis, comma 3, cod. strada, che, in conformità alla giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 9592 del 2016) e costituzionale (Corte cost. n. 167 del 2012), non delinea una fattispecie autonoma di reato, ma una circostanza aggravante della guida in stato di ebbrezza. Ha quindi affrontato il concorso tra questa aggravante e quella di cui all’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, relativa alla provocazione di un incidente stradale.
Secondo il Collegio, l’applicazione congiunta delle due circostanze, sia pure tramite il meccanismo dell’art. 63, comma 4, cod. pen., integrerebbe un bis in idem sostanziale. La norma di cui all’art. 186, comma 2-bis, secondo periodo, cod. strada presenta, infatti, un elemento specializzante rispetto a quella di cui all’art. 186-bis, comma 3, cod. strada: l’aver procurato un incidente stradale. Ne consegue la prevalenza della norma speciale, in applicazione del criterio di cui all’art. 15 cod. pen., dovendosi escludere un concorso apparente di norme.
La Corte ha quindi ricostruito la cornice edittale applicabile, prendendo le mosse dalla pena prevista dall’art. 186, comma 2, lettera b), cod. strada (arresto fino a sei mesi e ammenda da euro 800 a euro 3.200), aumentata da un terzo alla metà ai sensi dell’art. 186-bis, comma 3, cod. strada e successivamente raddoppiata per effetto dell’aggravante dell’incidente stradale. Ha così verificato che la pena irrogata dai giudici di merito rientrava nei limiti edittali, escludendo la sussistenza di una pena illegale, configurandosi solo un errore nel procedimento di commisurazione. Sul punto, ha richiamato la distinzione tra pena illegale e pena illegittima elaborata dalle Sezioni Unite n. 47182 del 2022.
Rilevato che la Corte d’appello era incorsa esclusivamente in un errore materiale nel calcolo dell’aumento per l’aggravante, la Cassazione ha proceduto alla diretta rideterminazione della pena, ai sensi dell’art. 620, lettera l), cod. proc. pen., annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena. Ha inoltre rigettato il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche, fondato su un precedente penale specifico, e quello concernente la sospensione della patente, la cui durata va determinata secondo i parametri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada, non secondo quelli dell’art. 133 cod. pen.
Nota della Redazione
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