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Obbligo di avviso difensore anche per prelievo ematico richiesto dalla polizia giudiziaria (Cass. pen. n. 3839 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La polizia giudiziaria è tenuta a dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., non solo quando richieda l’effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell’accertamento del tasso alcolemico, ma anche quando richieda che tale accertamento venga svolto sul prelievo già operato autonomamente dalla struttura a fini di diagnosi e cura. Tale obbligo non sussiste esclusivamente quando la polizia giudiziaria si limiti ad acquisire la documentazione dell’analisi. È inammissibile il ricorso per cassazione che, deducendo una violazione di legge, fondi le proprie ragioni su un elemento di fatto non emergente dalla sentenza impugnata e in contrasto con la ricostruzione fattuale sottesa alla decisione.

Il Fatto

Il Tribunale di Vasto assolveva l’imputato dal reato di cui all’art. 186 d.lgs. n. 285/1992 (cod. strada). Il giudice di merito riteneva non utilizzabili gli esiti dell’accertamento sul tasso alcolemico, eseguito mediante prelievo ematico in ospedale, in quanto la polizia giudiziaria non aveva fornito il previo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore. L’accertamento era stato disposto su richiesta della polizia giudiziaria, in assenza di finalità terapeutiche. Avverso la sentenza proponeva ricorso la Procura della Repubblica, deducendo la violazione di legge per non essere dovuto l’avviso, trattandosi di accertamenti ematici eseguiti dai sanitari indipendentemente dalla successiva richiesta loro inoltrata.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente inquadrato la censura come inammissibile per la sua estrinseca aspecificità, derivante dal mancato confronto con l’iter logico-giuridico della decisione impugnata. Ha richiamato il principio per cui il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi del provvedimento, citando precedenti quali Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025 e Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024.

La Corte ha poi verificato la correttezza dell’iter logico-giuridico seguito dal Tribunale. La ricostruzione fattuale, basata sulla documentazione acquisita, ha accertato che il prelievo ematico fu eseguito su richiesta della polizia giudiziaria e non per iniziativa autonoma dei sanitari a fini terapeutici. Tale ricostruzione è stata ritenuta coerente e non manifestamente illogica, quindi non sindacabile in sede di legittimità.

Su tali premesse, la Suprema Corte ha ribadito il principio pacifico in materia di accertamenti alcolimetrici. L’obbligo di avviso sussiste non solo quando la polizia giudiziaria richieda l’effettuazione del prelievo ematico, ma anche quando richieda che l’accertamento venga svolto su un prelievo già autonomamente operato dai sanitari. L’obbligo viene meno solo quando la polizia giudiziaria si limiti ad acquisire la documentazione dell’analisi, come chiarito da Sez. 4, n. 8862 del 19/02/2020, Rv. 278676-02.

Il ricorrente, invece, fondava le proprie ragioni su un elemento di fatto, l’accertamento d’iniziativa dei sanitari, non emergente dalla sentenza e in contrasto con la ricostruzione accertata. La censura è stata pertanto dichiarata inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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