Legittimo il sequestro del dispositivo in luogo dei dati se il vincolo è circoscritto da un canone di selezione (Cass. pen. n. 47494 del 15.12.2022)
Principi di diritto (Massima)
Non è di per sé illegittimo il sequestro del dispositivo informatico in luogo dell’estrazione immediata del suo contenuto, ove sussistano specifiche difficoltà tecniche che rendano il vincolo strumentale rispetto all’acquisizione mirata dei dati. A tutela dell’interessato, il vincolo deve essere ab origine circoscritto ad un canone di selezione, in assenza del quale risulta complessivamente ingiustificato per difetto di proporzionalità. La durata effettiva del vincolo e l’eventuale mancata tempestiva restituzione della copia integrale dei dati non rilevano ai fini del riesame, potendo l’interessato essere tutelato con i rimedi previsti dal codice.
Il Fatto
Il Pubblico Ministero emetteva un decreto di perquisizione e sequestro probatorio nei confronti di tre indagati, in relazione ai reati di cui agli artt. 368 cod. pen. e 2634 cod. civ., avente ad oggetto la documentazione riferibile alla gestione di una società e ai rapporti con una società collegata. L’esecuzione del sequestro interessava i telefoni cellulari in uso agli indagati e documentazione rinvenuta presso i loro studi professionali. Il Tribunale di Gorizia rigettava la richiesta di riesame proposta dagli indagati, i quali proponevano ricorso per cassazione deducendo la violazione dei diritti fondamentali per l’illegittima e indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato un sopravvenuto difetto di interesse con riferimento alla parte del sequestro relativa all’ipotesi di calunnia, essendo intervenuta un’archiviazione parziale per tale reato, residuando l’interesse solo per l’ipotesi di cui all’art. 2634 cod. civ.
La Corte ha quindi richiamato il principio secondo cui non è di per sé illegittimo il sequestro del dispositivo in luogo dell’immediata estrazione del contenuto, ove sussistano specifiche difficoltà tecniche che rendano il vincolo strumentale rispetto all’acquisizione mirata dei dati. Ciò che rileva è che il vincolo sia ab origine circoscritto ad un canone di selezione, in assenza del quale il vincolo risulta complessivamente ingiustificato per difetto di proporzionalità.
Quanto alla durata del vincolo, la Corte ha precisato che i profili relativi alla selezione dei dati e alla restituzione della copia integrale non rilevano ai fini del riesame, potendo l’interessato far valere le proprie ragioni con l’istanza di restituzione e gli altri rimedi impugnatori previsti dal sistema.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto corretta l’apprensione dei dispositivi: uno degli indagati aveva messo a disposizione il proprio cellulare; per un altro l’operante aveva verificato la presenza di dati utili, ma con tempi di acquisizione della copia forense che giustificavano l’apprensione; un terzo non ricordava la password di accensione del telefono. Il decreto del P.M. aveva inoltre un oggetto circoscritto, tale da non risultare sproporzionato rispetto all’ipotesi di reato.
La Corte ha infine respinto le censure relative al fumus, ricordando che in sede di riesame il tribunale deve verificare la sola astratta configurabilità del reato ipotizzato, non la fondatezza dell’accusa, e che nel caso di specie gli elementi a supporto dell’ipotesi di reato erano stati congruamente richiamati dal tribunale.
Nota della Redazione
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