Giudicato esterno su domanda riconvenzionale e azione di restituzione (Cass. civ. Sez. II n. 6697 del 13.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La parte che eccepisce un giudicato esterno è onerata della prova dell’effettivo passaggio in giudicato, da fornire mediante idonea attestazione di cancelleria, anche quando l’altra parte non contesti la circostanza. Tuttavia, il giudice di legittimità è tenuto a verificare direttamente l’esistenza del giudicato, in quanto giudice del fatto processuale, mediante il controllo degli atti. In tema di difesa della proprietà, l’azione di rivendicazione e quella di restituzione hanno natura e presupposti diversi: la prima è reale e richiede la prova del diritto di proprietà; la seconda è personale e richiede solo la dimostrazione dell’avvenuta consegna in base a un titolo e del successivo venir meno di questo. In caso di occupazione senza titolo, il danno non è più configurabile in re ipsa, ma richiede l’allegazione e la prova dello specifico pregiudizio subito.
Il Fatto
La società acquirente di un immobile conveniva in giudizio l’occupante senza titolo, chiedendone il rilascio e il risarcimento del danno. Il convenuto eccepiva la litispendenza con altro giudizio, instaurato nei confronti del venditore e degli acquirenti per l’accertamento dell’invalidità dell’atto di compravendita. Il Tribunale accoglieva la domanda, condannando l’occupante al rilascio e al pagamento di una somma a titolo di risarcimento. La Corte d’Appello confermava la decisione, riducendo parzialmente il danno.
Avverso la sentenza d’appello proponeva ricorso per cassazione l’occupante, deducendo, tra l’altro, l’esistenza di un giudicato esterno sulla domanda risarcitoria e la errata qualificazione dell’azione come di restituzione. Gli acquirenti resistevano e proponevano ricorso incidentale, lamentando la mancata liquidazione del danno figurativo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, affermando il principio secondo cui il giudicato esterno, dedotto da una parte, deve essere verificato direttamente dal giudice di legittimità, in quanto giudice del fatto processuale, anche quando la parte che lo eccepisce non abbia prodotto l’attestazione di cancelleria. Nel caso di specie, il rigetto della domanda riconvenzionale risarcitoria proposta dagli acquirenti in un diverso giudizio, non impugnata, era divenuto irrevocabile per acquiescenza, formando giudicato sulla medesima questione.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso la violazione dell’art. 948 cod. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., confermando che la qualificazione della domanda come azione di restituzione, in luogo della rivendica, è attività riservata al giudice di merito, sindacabile solo per vizi specifici. Ha inoltre ribadito che l’azione di restituzione, di natura personale, non richiede la prova del diritto di proprietà, ma solo la dimostrazione dell’avvenuta consegna del bene in base a un titolo successivamente venuto meno.
In relazione al terzo motivo del ricorso principale e all’unico motivo del ricorso incidentale, la Corte ha richiamato i principi enunciati dalle Sezioni Unite n. 22645 del 2022, secondo cui il danno da occupazione senza titolo non è in re ipsa, ma deve essere allegato e provato dal proprietario, anche mediante presunzioni. Tuttavia, avendo accertato il giudicato sulla domanda risarcitoria, ha dichiarato assorbito il terzo motivo e il ricorso incidentale, rigettando nel merito la domanda stessa.
Nota della Redazione
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