Udienza anticipata senza comunicazione al difensore: il decreto è nullo per violazione del contraddittorio (Cass. civ. Sez. I n. 17900 del 04.06.2026)
Scheda tratta dalla Rassegna tematica della giurisprudenza della Corte di Cassazione – Protezione internazionale e complementare, espulsione, allontanamento e trattenimento (maggio-giugno 2026), sezione 2. PROTEZIONE INTERNAZIONALE E COMPLEMENTARE – QUESTIONI PROCEDURALI › 2.3 Principio del contradditorio e diritto di difesa.
Estremi: Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 17900/2026, ud. 27/05/2026, dep. 04/06/2026 – Rel. Flamini, Pres. Tricomi
Parole chiave: [principio del contradditorio – lesione diritto di difesa – anticipazione udienza non comunicata – produzione documentale – termini ex art. 127- ter c.p.c. – nullità della decisione]
Il caso e la decisione, nel testo della rassegna
Nel caso di specie, “il ricorrente lamenta che vi sarebbe stata un’anticipazione dall’udienza del 14.1.2026 a quella del 2.10.2025, cui il difensore della parte non aveva potuto partecipare per mancata comunicazione del provvedimento e deduce anche una lesione del diritto di difesa, non avendo potuto sia allegare documentazione (relativa all’integrazione lavorativa).
In effetti, la decisione del Tribunale di rigetto della protezione complementare è basata proprio sul mancato deposito di documentazione a sostegno dell’allegata integrazione in Italia. Nel decreto impugnato, il Collegio si limita a affermare che «l’istante non ha fornito documentazione idonea a comprovare lo svolgimento di un’attività lavorativa stabile né la partecipazione a percorsi formativi o di inclusione sociale, limitandosi a prospettare generiche possibilità di inserimento futuro» e che «la mera presenza sul territorio italiano della moglie e del figlio del ricorrente, in assenza di elementi di integrazione personale e lavorativa, non può ritenersi di per sé sufficiente a giustificare il riconoscimento della protezione speciale».
Risulta, inoltre, dai documenti prodotti dal ricorrente che: a) il Tribunale di Ancona aveva disposto la trattazione scritta del procedimento, con udienza fissata al 14.1.2026 e termine alle parti per il deposito della documentazione specificamente indicata, sino al 7.1.2026 (doc. 3); b) il Tribunale ha anticipato la predetta udienza al 2.10.2025 e che tale anticipazione non è stata comunicata al ricorrente (certificazione del funzionario giudiziario, che attesta l’omessa comunicazione, doc. 4). Il Tribunale depositava il decreto il 2.10.2025 a definizione del procedimento.”
Nell’accogliere il ricorso, la Suprema Corte osserva che “lo svolgimento del procedimento, così come illustrato con sufficiente specificità dal ricorrente, non risulta essersi svolto in conformità al dettato normativo e non soddisfatta la retta applicazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, che deve contraddistinguere la dialettica processuale come più volte ribadito in sede di legittimità, e ciò comporta la nullità del procedimento e del decreto impugnato. In proposito, va rammentato che le Sezioni Unite hanno recentemente chiarito che comporta di per sé la nullità della sentenza l’impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa perché «la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo.» (Cass. Sez. U. n. 36596/2021), ed hanno affermato il principio in relazione al caso in cui il giudice decida la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, rimarcando che nel dedurre la nullità la parte non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia. Determina la nullità del procedimento e della sentenza per violazione del principio del contraddittorio anche l'omessa comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. reso all'esito di udienza a "trattazione scritta", equivalendo alla mancata comunicazione di un provvedimento emesso fuori udienza (Cass. n. 28302/2023); medesima nullità consegue alla mancata comunicazione, nel giudizio di appello, del provvedimento di anticipazione della udienza di precisazione delle conclusioni, che comporta impedimento all'esercizio della facoltà di chiedere la discussione orale della causa (Cass. n. 7845/2024) ed anche la mancata comunicazione dell'ordinanza di scioglimento della riserva con la quale siano stati assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., trattandosi di ipotesi, equiparabile a quella della mancata assegnazione dei suddetti termini, di impedimento all'esercizio, nella sua pienezza, del diritto di difesa con conseguente violazione del principio del contraddittorio (Cass. n. 23056/2024). È stato, inoltre, puntualizzato che, nel caso di udienza a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la decisione della causa nel merito nonostante il mancato deposito delle note previste dal comma quarto di tale disposizione, senza la previa adozione dei provvedimenti da questo contemplati, costituisce violazione di una regola processuale che integra di per sé motivo di nullità della sentenza, afferendo al concreto dispiegarsi del contraddittorio nel processo, sicché non occorre, nemmeno in questo caso, l'allegazione e la prova di alcun concreto pregiudizio cagionato dalla stessa (Cass. n. 17717/2024).
L’art.127 ter c.p.c. prevede, in particolare, che, con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza, il giudice assegni un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note, al quale le parti possono opporsi (circostanza che, nel la fattispecie in esame non ricorre), stabilisce altresì, come norma di chiusura all’ultimo periodo del secondo comma, che «Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati» e chiarisce, all’ultimo comma, che «Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti.».
Il procedimento ex art.35 bis d.lgs. 25/2008 si svolge in camera di consiglio. Come già chiarito da questa Corte si tratta di un rito camerale peculiare o sui generis, in quanto non sempre svolgentesi nelle forme del rito camerale «non partecipato», disciplinato sia dall’art.35 bis d.lgs. 25/2008 (norma che comunque deve essere letta alla luce del disposto dell'art. 46, par. 3, della direttiva 2013/32/UE nell'interpretazione offerta dalla Corte di giustizia UE) sia dagli artt. 737 e ss vigenti ante Riforma d.lgs. 149/2022 (Cass. n. 1323 del 2025). Orbene, se è vero che, nella specie, si tratta di un rito camerale speciale, connotato da forme semplificate e dall'urgenza, nel quale, di regola, sono previste la nota difensiva dell’amministrazione e l’eventuale nota di replica del ricorrente, occorre rilevare che il Tribunale aveva già fissato l’udienza del 14.1.2026 per il deposito di documentazione. A fronte di tale programmata impostazione del processo, la disposta e del tutto improvvisa revoca, prima che tutte le attività di difesa fossero portate a compimento, con una decisione c.d. «a sorpresa», neppure esaustivamente motivata, ha indubbiamente comportato una compressione del diritto del ricorrente ad un ricorso effettivo, con lesione del principio del contraddittorio, come dedotto in ricorso.”
Fonte: Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, in collaborazione con EUAA – Agenzia dell’Unione Europea per l’Asilo, Rassegna tematica della giurisprudenza della Corte di Cassazione – Protezione internazionale e complementare, espulsione, allontanamento e trattenimento (maggio-giugno 2026), a cura di Martina Flamini, Julia Hasani, Eugenia Pompei, Tecla Presezzi, Carmen Rosa. Testo riportato fedelmente. Ufficio del Massimario / EUAA – Portale del Massimario.
Rassegna di riferimento
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 127 c.p.c. – Direzione dell'udienza
- Art. 127-ter c.p.c. – Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza
- Art. 190 c.p.c. – Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197
- Art. 281-sexies c.p.c. – Decisione a seguito di trattazione orale