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Sanzioni al legale rappresentante: cadono se l’accertamento all’associazione è annullato con giudicato (Cass. civ. Sez. V n. 4478 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato esterno formatosi a seguito di una sentenza della Corte di cassazione è rilevabile d’ufficio dal giudice, il quale può acquisire conoscenza della stessa anche prescindendo dalle allegazioni delle parti e facendo ricorso, se necessario, a strumenti informatici e banche dati elettroniche. (Nella specie, la S.C. ha deciso il ricorso relativo all’impugnazione, da parte del legale rappresentante di un’associazione sportiva, di un atto di contestazione ed irrogazione di sanzioni indirizzatogli quale condebitore solidale, sulla base del rilievo dell’efficacia di giudicato esterno di una sentenza di legittimità, con la quale era stato annullato l’avviso di accertamento presupposto, emesso nei confronti dell’associazione suddetta). (Rv. 678018-01)

Il Fatto

A seguito di un accesso presso due associazioni sportive dilettantistiche, l’Agenzia delle Entrate contestava una sovrafatturazione a beneficio degli sponsor: fatture sovradimensionate per consentire la deduzione di costi fittizi e l’indebita detrazione IVA, con restituzione di parte delle somme tramite costi o rimborsi fittizi. L’Ufficio emetteva un avviso di accertamento nei confronti di una delle associazioni, disconoscendo le agevolazioni della legge n. 398 del 1991, e poi un autonomo atto di contestazione e irrogazione di sanzioni per il 2009, per omessa dichiarazione IVA e omessa registrazione dei corrispettivi, indirizzato al legale rappresentante quale coobbligato solidale ex art. 11 del d.lgs. n. 472 del 1997.

Il legale rappresentante impugnava l’atto sanzionatorio. La Commissione tributaria provinciale di Pesaro respingeva il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale delle Marche accoglieva l’appello: contratti, fatture registrate, prestazioni documentate, pagamenti tracciabili e nessun flusso di ritorno individuato; l’onere di provare l’inesistenza delle operazioni gravava sull’amministrazione e non era stato assolto, tanto che la Procura aveva chiesto l’archiviazione del procedimento penale.

L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con due motivi: omesso esame del fatto che il contribuente non aveva mai prodotto documentazione sull’effettività delle operazioni; violazione degli artt. 19, 21, comma 7, e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, perché la prova delle componenti negative spetta al contribuente e l’IVA esposta in fattura è comunque dovuta anche per operazioni inesistenti. Il contribuente non si costituiva.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva in via preliminare che il giudizio sull’avviso di accertamento presupposto, promosso dall’associazione, era stato definito con l’ordinanza n. 16110 del 2022, che aveva respinto il ricorso dell’Agenzia contro la sentenza della CTR favorevole alla contribuente. Si pone quindi la questione se il giudicato esterno sull’annullamento dell’atto prodromico possa essere rilevato d’ufficio nel giudizio sulle sanzioni.

La Corte distingue due situazioni. Da un lato, l’estensione del giudicato favorevole ottenuto da un condebitore solidale ex art. 1306, comma 2, c.c., applicabile anche in materia tributaria (Cass. n. 33095/2019), presuppone un’espressa richiesta del coobbligato e l’assenza di preclusioni a suo carico, e non è rilevabile d’ufficio (Cass. n. 31807/2019). Dall’altro, il caso in esame non riguarda l’estensione di un giudicato sul medesimo atto, ma l’annullamento, con efficacia erga omnes, dell’atto impositivo a monte che costituiva il presupposto dell’atto di irrogazione delle sanzioni. Secondo Cass. n. 30357/2018, l’atto impositivo annullato perde efficacia come titolo idoneo a legittimare un atto sanzionatorio fondato sulla stessa violazione. E quando il giudicato esterno si è formato con una sentenza della Cassazione, il giudice può conoscerla anche a prescindere dalle allegazioni delle parti, ricorrendo a strumenti informatici e banche dati elettroniche (Cass. n. 29923/2020).

Nel caso concreto l’atto sanzionatorio era stato emesso quando l’avviso non era ancora annullato, ma l’annullamento è intervenuto in pendenza del ricorso per cassazione. Venuto meno il presupposto, cade necessariamente anche l’atto conseguenziale di contestazione e irrogazione delle sanzioni, che presuppone la fondatezza della ripresa IVA il cui mancato versamento era stato sanzionato. Le questioni poste con i due motivi restano assorbite e il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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