La compensazione delle spese va esclusa senza gravi ragioni (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7588 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto emesso ai sensi dell’art. 207, comma 13, d.lgs. n. 14/2019, in tema di opposizione allo stato passivo, è impugnabile per cassazione ai sensi del comma 14 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla comunicazione, a prescindere dalla denominazione formale del provvedimento. La compensazione delle spese processuali, ai sensi dell’art. 92, comma secondo, cod. proc. civ., come novellato e interpretato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, può essere disposta solo in casi di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi esplicitamente in motivazione e connotate da specificità. L’acquisizione della documentazione utile all’accoglimento della domanda solo successivamente alla sua proposizione, in assenza di preclusioni, costituisce dato fisiologico dell’iter processuale e non integra una circostanza di gravità ed eccezionalità tale da giustificare la compensazione in caso di soccombenza totale.
Il Fatto
Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, accoglieva l’opposizione allo stato passivo proposta dal lavoratore avverso il mancato riconoscimento del proprio credito nell’ambito della liquidazione giudiziale della società datrice di lavoro, ammettendo le somme in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751-bis, n. 1, cod. civ. Ciononostante, il giudice di merito disponeva la compensazione integrale delle spese di lite, ritenendo che la documentazione utile all’accoglimento dell’opposizione fosse stata acquisita solo successivamente alla domanda di insinuazione al passivo. Avverso tale statuizione, il lavoratore proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, lamentando la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e il vizio di motivazione della decisione, mentre la società in liquidazione giudiziale non svolgeva attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità ha preliminarmente chiarito la natura del provvedimento impugnato, qualificandolo come decreto emesso ai sensi dell’art. 207, comma 13, d.lgs. n. 14/2019, e non come ordinanza, nonostante la denominazione risultante dalle stampigliature di cancelleria. Tale erronea qualificazione è stata ritenuta ininfluente, in quanto il ricorso per cassazione è stato regolarmente notificato entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto, come previsto dal comma 14 della medesima disposizione, risultando così esperito il mezzo di impugnazione contemplato dalla legge in relazione all’effettivo nomen iuris del provvedimento.
Nel merito, la Corte ha ricordato il consolidato indirizzo giurisprudenziale formatosi sul testo dell’art. 92, comma secondo, cod. proc. civ. a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevedeva la possibilità di compensare le spese anche per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. La compensazione, pertanto, può essere disposta solo nelle ipotesi tassative di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti, oppure quando le circostanze del caso concreto presentino connotazioni di gravità ed eccezionalità assimilabili a quelle tipiche, da indicarsi esplicitamente in motivazione.
Applicando tali principi al caso di specie, la Suprema Corte ha rilevato che il Tribunale aveva fondato la compensazione integrale su una motivazione generica, incentrata sull’acquisizione tardiva della documentazione utile all’accoglimento della domanda rispetto alla proposizione dell’insinuazione al passivo. Tale circostanza, ad avviso dei giudici di legittimità, non rientra nelle ipotesi tipiche che legittimano la compensazione e non è stata nemmeno qualificata dal giudice di merito come situazione di gravità ed eccezionalità assimilabile a quelle previste dalla legge. L’acquisizione successiva della documentazione, in mancanza di preclusioni processuali, costituisce un dato fisiologico dell’iter processuale e non può giustificare la deroga al principio di soccombenza, in coerenza con il precedente di Cass. n. 4533/2021 relativo a una fattispecie analoga.
La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassando il decreto impugnato limitatamente alla statuizione sulle spese e rinviando al Tribunale di Lecce in diversa composizione, affinché provveda nuovamente sulle spese di entrambe le fasi di merito, oltre che su quelle del giudizio di legittimità, in conformità ai principi enunciati.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2751-bis c.c. – Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane
- Art. 91 c.p.c. – Condanna alle spese
- Art. 92 c.p.c. – Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese