L’eccezione di inadempimento del cliente non muta il rito ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011 (Cass. civ. Sez. 2 n. 354 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia di cui all’art. 28 della legge n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato, resta soggetta al rito di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all’esistenza del rapporto o, in genere, all’an debeatur. Soltanto qualora il convenuto ampli l’oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito, la trattazione di quest’ultima dovrà avvenire con il rito sommario o con quello ordinario a cognizione piena, previa separazione delle domande. La proposizione di una mera eccezione di inadempimento non è idonea ad ampliare il thema decidendum e non determina il mutamento del rito.
Il Fatto
Un avvocato, dopo la revoca del mandato anteriormente alla prima udienza, notificava al cliente un ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. per ottenere il pagamento dei compensi professionali maturati nel giudizio di appello. Il Tribunale di Roma, con ordinanza, determinava gli onorari spettanti. Il cliente proponeva appello avverso tale ordinanza, ma la Corte d’appello di Roma rigettava l’impugnazione, ritenendo corretto il rito seguito in primo grado. Il cliente ricorreva quindi per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha trattato congiuntamente i motivi di ricorso, stante la loro stretta connessione, dichiarandoli manifestamente infondati. Con il primo motivo il ricorrente lamentava la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo di non essere soccombente e chiedendo la compensazione delle spese; con il secondo deduceva la violazione degli artt. 702 bis e quater c.p.c.; con il terzo prospettava la violazione dell’art. 702 bis c.p.c. e la falsa applicazione dell’art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, in quanto l’eccezione di inadempimento da lui sollevata doveva essere qualificata come domanda di accertamento pregiudiziale, idonea a comportare l’applicazione del rito sommario.
La Corte ha richiamato il principio costante, affermato dalle Sezioni Unite n. 4485 del 2018, secondo cui la controversia per il pagamento delle spettanze dell’avvocato resta soggetta al rito di cui all’art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all’esistenza del rapporto o all’an debeatur. Solo una domanda del convenuto che ampli l’oggetto del giudizio, e che non esorbiti dalla competenza del giudice adito, può comportare la trattazione con il rito sommario o ordinario, previa separazione delle domande.
Nel caso di specie, la ricorrente aveva sollevato una mera eccezione di inadempimento, senza articolare domande idonee ad ampliare il thema decidendum. La Corte ha quindi escluso che tale eccezione potesse precludere l’applicazione del rito ex art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, sottolineando che l’ordinanza conclusiva di tale procedimento non è appellabile ma è impugnabile solo con ricorso straordinario per cassazione, sia che la controversia riguardi il solo quantum sia che sia estesa all’an debeatur.
La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile la censura relativa alla mancata compensazione delle spese di lite, non essendo possibile contestare in cassazione la decisione del giudice di merito che non abbia compensato le spese in ipotesi di soccombenza. La ricorrente è stata quindi condannata alla refusione delle spese e al pagamento delle sanzioni di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., in applicazione dell’art. 380 bis c.p.c., per non essersi attenuta alla proposta di definizione accelerata.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 91 c.p.c. – Condanna alle spese
- Art. 92 c.p.c. – Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 380-bis c.p.c. – Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati
- Art. 702-bis c.p.c. – Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197