Il vettore che non formula riserve perde il diritto al risarcimento dal mittente (Cass. civ. Sez. 3 n. 12091 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trasporto di cose su strada disciplinato dalla Convenzione di Ginevra del 19.5.1956, l’azione di risarcimento proposta dal vettore contro il mittente per i danni subiti dal proprio veicolo in conseguenza dell’erroneo caricamento o stivaggio della merce non è soggetta alla disciplina di cui agli artt. 17 e 18 CMR, ma rientra nell’ambito applicativo dell’art. 10 CMR.
Il vettore che, al momento del ricevimento della merce, sia consapevole di una imperfezione del carico o dell’imballaggio e non formuli alcuna riserva sulla lettera di vettura, ovvero formuli una riserva non espressamente accettata dal mittente, non ha diritto al risarcimento dei danni ai sensi del citato art. 10 CMR.
Le riserve del vettore, a norma dell’art. 8, paragrafo secondo, CMR, devono essere motivate e non impegnano il mittente se non sono da lui espressamente accettate sulla lettera di vettura.
L’interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito e, in sede di legittimità, è censurabile, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione.
Il Fatto
Una società di trasporti, incaricata dal mittente del trasporto di due travi di grandi dimensioni, agiva in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal proprio semirimorchio, danneggiato a causa del ribaltamento del carico verificatosi poche centinaia di chilometri dopo la partenza. La società attrice sosteneva che il caricamento e lo stivaggio della merce fossero avvenuti a cura e sotto la responsabilità del mittente, come previsto da una clausola della lettera di vettura, e che l’erroneo posizionamento delle travi, caricate in verticale anziché in orizzontale, fosse stato la causa del sinistro.
Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo i danni causati dall’errato fissaggio del carico da parte dell’autista. La Corte d’Appello, riformando parzialmente la sentenza, accoglieva l’appello incidentale del mittente e condannava il vettore alla rifusione delle spese di lite, escludendo la rilevanza della clausola contrattuale e rilevando l’assenza di riserve formulate dall’autista al momento del ricevimento della merce. La società di trasporti proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i due motivi di ricorso, entrambi dichiarati inammissibili. Con il primo motivo, la ricorrente denunciava la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale (artt. 1362 e seguenti cod. civ.), sostenendo che la Corte d’Appello avesse erroneamente interpretato la clausola relativa al caricamento e stivaggio.
La S.C. ha ricordato che l’interpretazione del contratto è riservata al giudice del merito e che, in sede di legittimità, la censura è consentita solo per violazione dei canoni ermeneutici o per vizio di motivazione. Il ricorrente, tuttavia, non aveva indicato in quale errore logico fosse incorsa la Corte territoriale né come la lettura della clausola contrastasse con la lettera del contratto, limitandosi a contrapporre la propria interpretazione soggettiva. Sul punto, la Corte ha ritenuto la decisione impugnata immune da vizi, in quanto la clausola richiamava espressamente l’art. 17, paragrafo 4, CMR e risultava quindi riferita all’ipotesi del danno alla merce trasportata.
La Corte ha poi precisato che la vicenda, vertendo su danni al mezzo del vettore, ricadeva nell’ambito di applicazione dell’art. 10 CMR e non già negli artt. 17 e 18 della stessa Convenzione, come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata. Con il secondo motivo, la ricorrente lamentava la violazione dell’art. 10 CMR, sostenendo di aver formulato una riserva nella casella 18 della lettera di vettura, laddove era stato indicato che le operazioni di carico e stivaggio erano avvenute a cura e sotto la responsabilità del mittente.
La S.C. ha giudicato la censura inammissibile, in quanto diretta a sollecitare un complessivo riesame del fatto. Pur volendo qualificare l’espressione come una riserva, la Corte ha evidenziato che, ai sensi dell’art. 8, paragrafo secondo, CMR, le riserve devono essere motivate e non impegnano il mittente se non espressamente accettate sulla lettera di vettura. Tale circostanza, non essendo stata dimostrata, escludeva ogni responsabilità del mittente. In ogni caso, la Corte ha rilevato che la ricorrente mirava a introdurre un tema – la verifica del nesso causale secondo il canone del “più probabile che non” – non esaminato dal giudice di merito e non indicato nell’intestazione del motivo.
Da ciò è conseguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di entrambe le controricorrenti.
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Nota della Redazione
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