Compenso omnicomprensivo per la fase di trattazione, inclusa quella istruttoria (Cass. civ. Sez. 1 n. 1301 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il credito dell’avvocato per prestazioni giudiziali svolte in più gradi di giudizio è suddiviso, ai fini del riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c., in autonomi incarichi corrispondenti ai singoli gradi, con la conseguenza che il privilegio può essere riconosciuto solo per i compensi relativi alle prestazioni conclusesi nell’ultimo biennio del rapporto professionale complessivo. Per la liquidazione giudiziale dei compensi, disciplinata dalla regola della postnumerazione, trova applicazione la tariffa vigente al momento della pronuncia che chiude ciascun grado di giudizio, essendo la prestazione difensiva unitaria ma rapportata ai singoli gradi. In materia di spese processuali, il D.M. n. 55/2014 non prevede un compenso specifico per la fase istruttoria, ma un compenso unitario per la fase di trattazione che comprende anche quella istruttoria, sicché nel computo dell’onorario va incluso anche il compenso per tale fase a prescindere dal suo concreto svolgimento.
Il Fatto
Un avvocato proponeva domanda di ammissione al passivo del fallimento di una società, chiedendo il riconoscimento in via privilegiata del proprio credito per compensi professionali maturati per l’attività di rappresentanza e assistenza svolta in un giudizio di opposizione all’esecuzione, svoltosi in primo grado e in grado di appello. Il Giudice delegato ammetteva al passivo solo una parte del credito, riconoscendo il privilegio esclusivamente per i compensi relativi al giudizio di appello, conclusosi nel biennio antecedente la dichiarazione di fallimento. In sede di opposizione allo stato passivo, il Tribunale confermava tale impostazione, ammettendo il credito per il primo grado in via chirografaria e quantificando i compensi secondo i valori minimi delle tariffe, escludendo la fase c.d. istruttoria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i tre motivi di ricorso, pronunciandosi su ciascuno di essi. Il primo motivo, riguardante la presunta unitarietà e inscindibilità dell’incarico professionale rispetto al privilegio, è stato ritenuto infondato. La Suprema Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui la prestazione giudiziale dell’avvocato svolta in più gradi di giudizio è suddivisa, ai fini del riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c., in autonomi incarichi corrispondenti ai singoli gradi, potendo il privilegio essere riconosciuto solo per i compensi relativi agli incarichi conclusisi nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento.
Il secondo motivo, concernente la quantificazione del compenso ai valori minimi e l’individuazione della tariffa applicabile ratione temporis, è stato dichiarato inammissibile nella prima parte, atteso che l’esercizio del potere discrezionale del giudice tra il minimo e il massimo dei parametri tariffari non è soggetto al controllo di legittimità. Con riferimento alla disciplina applicabile, la Corte ha confermato il principio della postnumerazione della prestazione professionale, in base al quale gli onorari vanno liquidati secondo la tariffa vigente al momento in cui la prestazione è condotta a termine, avuto riguardo alla pronuncia che chiude ciascun grado di giudizio. Alla luce di tali principi, il Tribunale aveva correttamente applicato la versione del D.M. n. 55/2014 vigente al momento della definizione di ciascun grado, non avendo il ricorrente allegato i pregiudizi derivanti dall’asserita errata applicazione delle tabelle.
Il terzo motivo, riguardante l’esclusione del compenso per la fase di trattazione, è stato invece ritenuto fondato. La Corte ha richiamato l’art. 4, comma 5, lett. c), D.M. n. 55/2014, il quale prevede la liquidazione di un compenso omnicomprensivo per la fase istruttoria, ricomprendendo in essa una serie di attività difensive. Richiamando la giurisprudenza formatasi sul punto, la Suprema Corte ha ribadito che il D.M. n. 55/2014 non prevede un compenso specifico per la fase istruttoria, ma un compenso unitario per la fase di trattazione che include anche quella istruttoria. Ne consegue che nel computo dell’onorario deve essere compreso anche il compenso per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento, risultando erronea l’esclusione operata dal Tribunale sul rilievo che la causa era stata istruita in via documentale.
In accoglimento del terzo motivo, la Corte ha cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Marsala, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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