Responsabilità dei soci per debiti tributari della società estinta (Cass. civ. Sez. 5 n. 7066 del 24.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità dei soci limitatamente responsabili per il debito tributario della società estintasi per cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2495, terzo comma, c.c., presuppone l’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione. Tale presupposto integra una condizione dell’azione attinente all’interesse ad agire, non alla legittimazione ad causam, e deve essere provato dal Fisco che notifichi ai soci l’avviso di accertamento. L’interesse dell’Amministrazione non è escluso per la sola mancata riscossione, potendo radicarsi in altre evenienze, ma la verifica del presupposto non può avere ingresso nel giudizio di impugnazione introdotto dalla società avverso l’atto impositivo.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a una società sportiva dilettantistica, cancellata dal registro delle imprese, un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2006, con il quale veniva accertato induttivamente il reddito, disconoscendo le agevolazioni previste dalla legge n. 398/1991. L’atto veniva notificato anche ai soci, già avvenuta la cancellazione della società. A seguito di contraddittorio, l’Ufficio rideterminava la pretesa ai fini IVA.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso dei contribuenti. La Commissione Tributaria Regionale, decidendo sull’appello principale dell’Ufficio e su quello incidentale dei soci, accoglieva il gravame incidentale per difetto di legittimazione passiva, confermando l’esito favorevole ai contribuenti. Avverso tale sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina i due motivi di ricorso. Con il primo, l’Agenzia deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, avendo la C.T.R. accolto l’appello incidentale e confermato la sentenza di primo grado. Il motivo è infondato: il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto al minimo costituzionale, ossia alla verifica dell’esistenza della motivazione, restando escluse la mera insufficienza e la contraddittorietà. Nel caso di specie, il percorso motivazionale è comprensibile: la C.T.R. ha assorbito l’appello principale, accogliendo quello incidentale per mancata prova della distribuzione dell’attivo.

Con il secondo motivo, l’Agenzia deduceva la violazione dell’art. 2495 c.c., sostenendo che la notifica ai soci non esigesse la prova dell’avvenuto riparto. La Corte ricostruisce i due orientamenti della Sezione: il primo, secondo cui la successione dei soci nei debiti sociali opera nei limiti delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione; il secondo, facente capo alle Sezioni Unite nn. 6070 e 6072 del 2013, per cui gli ex soci succedono indipendentemente dall’avvenuto riparto.

Nelle more, le Sezioni Unite n. 3625 del 12 febbraio 2025 hanno composto il contrasto, chiarendo che l’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione integra una condizione dell’azione, non un requisito di legittimazione. Il presupposto, se contestato, deve essere provato dal Fisco, che deve dedurlo già nell’avviso di accertamento notificato ai soci, non potendo la verifica avere ingresso nel giudizio di impugnazione introdotto dalla società.

Nel caso di specie, l’avviso era stato notificato direttamente ai soci, già avvenuta la cancellazione: l’Ufficio avrebbe dovuto dedurre nell’atto l’esistenza del presupposto, ovvero la presenza di beni trasferiti ai soci, ciò che non risulta. Il ricorso è quindi rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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