La decorrenza del termine non consuma il potere repressivo degli abusi edilizi (Cons. Stato n. 626 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il tempo trascorso dalla commissione dell’abuso edilizio non consuma il potere repressivo attribuito al Comune, la cui legittimità prescinde dallo stato soggettivo del proprietario attuale e si fonda sul rapporto dominicale con l’immobile interessato, ai sensi dell’art. 31, comma 2, del testo unico dell’edilizia. La discrasia nell’elencazione alfabetica delle opere abusive tra motivazione e dispositivo, ove le descrizioni restino identiche e consentano al destinatario di articolare le proprie difese, integra un errore materiale inidoneo a determinare l’incertezza dell’oggetto e a invalidare l’ordine demolitorio. Lo sconfinamento nel sottosuolo di proprietà pubblica si prova attraverso gli elaborati del titolo di provenienza e la sovrapposizione delle particelle catastali, mentre l’accatastamento ha valore fiscale e non prova civilistica della consistenza dei diritti trasferiti. Il verbale di un organo consultivo, in assenza di contestazioni, è idoneo a costituire prova del fatto attestato.
Il Fatto
I ricorrenti, rispettivamente nudo proprietario e usufruttuaria di un locale commerciale sito in Sanremo, impugnavano l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi per opere edilizie realizzate senza titolo: un ampliamento interrato mediante scavo in galleria nel terreno comunale sottostante il parco pubblico soprastante, un servizio igienico nel vano sottoscala, la modifica della superficie del locale cucina, l’alterazione delle bucature esterne, oltre a opere interne di diversa distribuzione spazio-funzionale.
Gli abusi erano qualificati come nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria, con ricostruzione dello stato legittimo ai sensi dell’art. 9-bis del testo unico dell’edilizia. Il TAR Liguria respingeva il ricorso; di qui l’appello, con cui si riproponevano le censure di nullità per incertezza dell’oggetto, di carenza istruttoria e di lesione dell’affidamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutti i motivi. Quanto alla dedotta incertezza dell’oggetto, la discrasia si sostanzia nella ripetizione della lettera “A” nell’elenco delle opere contenuto nella motivazione, laddove il dispositivo procede dalla “A” alla “E”. Poiché gli abusi sono descritti in modo identico nei due luoghi e i ricorrenti hanno potuto articolare compiutamente le proprie censure, si tratta di un errore materiale non incidente sulla determinazione volitiva dell’amministrazione.
Sul fronte sostanziale, la verificazione svolta in primo grado conferma lo sconfinamento: il frazionamento allegato al titolo descrive l’unità immobiliare rimasta in proprietà privata come composta di un solo locale con affaccio sulla via pubblica, privo dell’ulteriore locale interno accertato come abusivamente realizzato. La sovrapposizione delle particelle catastali costituite a seguito del rogito del 1955 dimostra graficamente l’occupazione del sottosuolo comunale, in violazione del diritto dominicale ai sensi dell’art. 840 cod. civ..
La Corte esclude che l’accatastamento del 1956, pur astrattamente utilizzabile per ricostruire lo stato legittimo ai sensi dell’art. 9-bis, possa prevalere: esso ha valore fiscale e non già di prova sul piano civilistico della consistenza dei diritti trasferiti, decisiva quando l’abuso riguarda proprietà pubblica ex art. 35 del testo unico dell’edilizia. A conferma si pone il coevo verbale della commissione edilizia, che sospese il titolo in ragione dello scavo abusivo: benché proveniente da organo consultivo, esso è idoneo a costituire prova del fatto attestato in assenza di contestazioni avversarie, e non consta alcun titolo rilasciato per quei lavori.
Infine, la distanza temporale non consuma il potere repressivo, secondo giurisprudenza consolidata espressa anche a livello nomofilattico (Cons. Stato, Ad. plen., 17 ottobre 2017, n. 9). La responsabilità dei ricorrenti prescinde dallo stato soggettivo e si fonda sugli accertati abusi e sul rapporto dominicale. Tuttavia la buona fede e l’estraneità agli abusi, unitamente all’obiettiva difficoltà degli accertamenti, giustificano la compensazione delle spese in appello.
Nota della Redazione
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