Accesso difensivo non si esaurisce per la soccombenza nei giudizi di merito (Cons. Stato n. 8558 del 25.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’interesse difensivo che legittima l’accesso documentale ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990 conserva i caratteri della concretezza e attualità anche dopo la definizione, in senso sfavorevole all’istante, dei giudizi di merito, ove residuino rimedi processuali astrattamente esperibili o margini di incidenza sulla procedura amministrativa. Al giudice dell’accesso non compete valutare in via preventiva l’ammissibilità, l’influenza o la decisività del documento nel giudizio presupposto, salvo il caso di radicale e manifesta assenza di collegamento tra documento ed esigenza difensiva. Nel perimetro degli atti ostensibili rientrano anche i documenti interni detenuti dalla pubblica amministrazione. Il diritto di accesso, tuttavia, ha natura statica e non consente di pretendere l’elaborazione di dati o informazioni non già desumibili dal fascicolo esistente.
Il Fatto
La società ricorrente aveva chiesto all’INPS, con istanza del 12 settembre 2023, di accedere agli atti dell’iter istruttorio relativo alle violazioni contributive accertate dall’Ufficio ispettivo del Lavoro provinciale a carico di una consorziata esecutrice del raggruppamento aggiudicatario di una gara regionale per il servizio CUP, nonché di conoscere lo stato di regolarità contributiva della medesima società dalla data di presentazione dell’offerta.
L’Istituto aveva negato l’accesso, qualificando la documentazione come già in possesso dell’istante e gli atti istruttori come interni e non influenti. Il TAR Lazio, con sentenza n. 9921/2024, aveva respinto il ricorso ritenendo esaurito l’interesse difensivo per essere i giudizi di merito definiti con sentenza passata in giudicato e, comunque, parzialmente soddisfatta la pretesa conoscitiva. La società ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha escluso che la soccombenza nei giudizi amministrativi di merito determini l’esaurimento dell’interesse ostensivo. La società terza graduata conserva un interesse concreto e attuale, giacché i giudicati restano astrattamente soggetti a revocazione straordinaria per sopravvenienza di documenti decisivi (artt. 106 c.p.a. e 395, n. 3, c.p.c.) e pendono separati giudizi in cui essa ha spiegato intervento ad adiuvandum.
La Corte ha richiamato l’indirizzo dell’Adunanza plenaria n. 4 del 18 marzo 2021, secondo cui la pubblica amministrazione detentrice e il giudice dell’accesso non devono svolgere ex ante valutazioni sull’ammissibilità o decisività del documento nel giudizio presupposto, salvo il caso di esercizio pretestuoso o temerario. È sufficiente la prospettazione di un’esigenza difensiva pertinente e plausibile, collegata al documento e sorretta da attualità al momento della decisione.
Quanto al versante amministrativo, il Collegio ha osservato che l’acquisizione dei documenti potrebbe incidere, in astratto, sulla posizione dell’aggiudicataria ove emerga una causa di esclusione per irregolarità contributiva ex art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016, con possibile scorrimento della graduatoria, richiamando la Adunanza plenaria n. 10 del 2 aprile 2020 sull’accesso in fase esecutiva.
Nel perimetro degli atti ostensibili rientrano anche i documenti interni, secondo il chiaro dettato dell’art. 22, comma 1, lett. d), l. n. 241/1990. L’accesso incontra però il duplice limite dell’esistenza materiale del documento al momento dell’istanza e del divieto di istanze volte a compulsare l’amministrazione affinché elabori dati; non è pertanto esigibile l’indicazione dello stato di regolarità contributiva e il DURC può essere richiesto solo dai soggetti qualificati, non dalle imprese concorrenti.
L’appello è stato quindi accolto, con annullamento del diniego e ordine all’INPS di consentire l’ostensione dei documenti esistenti nei limiti indicati. Spese di entrambi i gradi compensate.
Nota della Redazione
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