Errore di fatto revocatorio escluso se il punto è controverso e deciso (Cons. Stato n. 9200 del 15.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione, ai sensi degli artt. 106 cod. proc. amm. e 395 n. 4 cod. proc. civ., attiene alla percezione materiale degli atti del processo, quanto alla loro esistenza e al loro significato letterale, e non coinvolge l’attività di interpretazione e di valutazione del materiale probatorio. Non integra pertanto errore di fatto revocatorio l’erroneo o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali, né l’anomalia del percorso logico seguito dal giudice. L’errore di fatto è configurabile solo se cade su un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; la nozione di punto controverso non riguarda soltanto le allegazioni in fatto, ma anche quelle in diritto. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per revocazione che investa una questione effettivamente dibattuta e risolta dal giudice.

Il Fatto

I ricorrenti sono comproprietari per successione ereditaria di una palazzina nel Comune di Macomer. Il piano terra si compone di due unità immobiliari censite in categoria C/1 (commerciale). Essi assumono che una variante in corso d’opera avesse mutato la destinazione in commerciale già negli anni Sessanta e che i due locali fossero accatastati come tali dal 1965.

Nel 2018 un diniego opposto dal Comune a una dichiarazione unica autocertificativa per il trasferimento di attività commerciale diede origine a un contenzioso davanti al TAR Sardegna, poi definito con l’accoglimento dei motivi aggiunti e il rigetto della domanda risarcitoria. La sentenza di appello del Consiglio di Stato riformò il primo grado. I ricorrenti hanno quindi proposto revocazione per errore di fatto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce in termini generali la nozione di errore di fatto revocatorio, richiamando un orientamento consolidato (Cons. Stato n. 1744 del 2024, n. 7344 del 2023, n. 828 del 2021, Ad. plen. n. 1 del 2013). Rientrano nel perimetro revocatorio solo la svista sulla percezione delle risultanze processuali, l’omissione di pronuncia o l’estensione della decisione a domande non presenti negli atti. Restano fuori l’erroneo apprezzamento delle prove e l’anomalia del ragionamento.

Nel caso concreto la Corte non ravvisa gli elementi tipici dell’errore di fatto. Il primo motivo dei ricorrenti investe l’assunto che non fosse comprovata la destinazione commerciale dei subalterni. Il Collegio lo dichiara inammissibile perché si tratta di questione controversa e decisa. La sentenza impugnata era interamente incentrata sulla risoluzione del punto se il subalterno 1 avesse destinazione residenziale o commerciale, con attenta ricostruzione della successione dei fatti e degli atti.

Irrilevante è che il Comune non abbia contestato il risalente utilizzo commerciale: la nozione di punto controverso, si legge, non guarda solo alle allegazioni di fatto ma anche a quelle di diritto. L’Amministrazione ha sempre sostenuto l’irrilevanza dell’utilizzazione commerciale, quand’anche erroneamente autorizzata. Una diversa lettura priverebbe di significato la locuzione codicistica.

La Corte esamina quindi gli elementi invocati dai ricorrenti. La licenza commerciale e l’accatastamento in categoria C/1 non smentiscono la destinazione abitativa affermata dal titolo edilizio, avendo la catastazione funzione eminentemente fiscale. Anche la tesi del cambio di destinazione libero prima del 1985 è profilo non rilevante, perché la sentenza motiva in fatto sul perchè il mutamento non sia provato. Le censure sui titoli del 1970 e sul certificato di agibilità del 2003 non palesano sviste percettive, ma, in via di ipotesi, errori di diritto. Quanto all’agibilità, essa accerta il rispetto di norme tecniche diverse da quelle urbanistiche ed è inidonea a sostituire il titolo edilizio (Cons. Stato n. 1297 del 2024).

Il secondo motivo, relativo al subalterno 2, è parimenti inammissibile per le stesse ragioni, non essendo ravvisabile una posizione nettamente differenziata tra i due locali. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, ciò che preclude il riesame del merito; la complessità della vicenda giustifica la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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