Revocazione inammissibile: errore di diritto e difetto di interesse (Cons. Stato n. 7082 del 19.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione di cui agli artt. 106 comma 1 c.p.a. e 396 n. 4) c.p.c. è esperibile solo per l’errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa, inteso come mero abbaglio dei sensi o contrasto tra la sentenza e gli atti, e non per l’errore che cade sull’interpretazione o applicazione di norme giuridiche. La diversa qualificazione giuridica del provvedimento amministrativo impugnato, come atto temporaneo anziché tendenzialmente stabile, integra errore di diritto, come tale estraneo al rimedio revocatorio. L’errore revocatorio rileva inoltre solo se determinante della decisione, secondo un rapporto di causalità necessaria con il decisum. Il ricorso per revocazione è inammissibile per difetto di interesse quando la parte non alleghi il pregiudizio concreto ricevuto dal provvedimento.
Il Fatto
La società ricorrente impugna per revocazione la sentenza di questa Sezione che aveva respinto l’appello contro il rigetto del ricorso contro un’ordinanza sindacale. Il provvedimento imponeva limitazioni di orario e divieti di asporto e di uso dei plateatici agli esercizi pubblici di un’area centrale della città, adottato in esecuzione di un giudicato amministrativo che aveva accertato il superamento dei limiti di rumore.
La ricorrente deduce un unico motivo di violazione dell’art. 395 comma 1 n. 4) c.p.c., sostenendo che la sentenza impugnata avrebbe qualificato l’ordinanza come atto extra ordinem a efficacia temporanea, mentre essa sarebbe rimasta in vigore per anni. Da qui l’errore di fatto e, nel giudizio rescissorio, il diverso esito che ne sarebbe derivato. Il Comune e il Condominio resistono, eccependo l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni preliminari. È infondata quella di difetto di legittimazione attiva: chi è stato parte del giudizio conclusosi con la sentenza impugnata è per ciò solo legittimato a proporne la revocazione.
È invece fondata l’eccezione di difetto di interesse ad agire. La ricorrente non ha mai chiarito quale pregiudizio specifico le derivi dall’ordinanza comunale, né deduce di essere titolare di un locale in zona o di esercitare un’attività limitata dal provvedimento. Tale rilievo è già sufficiente all’inammissibilità.
Il Consiglio richiama poi i principi della materia. L’errore revocatorio è il mero abbaglio dei sensi, il contrasto immediatamente rilevabile tra la sentenza e gli atti, non l’apprezzamento delle risultanze processuali qualificato come punto controverso. Deve trattarsi di errore di fatto e non di diritto, e l’errore deve essere determinante della decisione, secondo un rapporto di causalità necessaria. Il carattere eccezionale del rimedio impedisce di trasformarlo in un terzo grado di giudizio non previsto dalla legge.
Applicando tali criteri, l’errore dedotto non ha i caratteri dell’errore revocatorio: se sussistesse, sarebbe errore di diritto, perché conseguirebbe a una diversa qualificazione giuridica dell’ordinanza come provvedimento temporaneo o stabile. Come tale potrebbe farsi valere solo in un ipotetico terzo grado. L’argomento secondo cui l’errore di diritto deriverebbe pur sempre da un’errata percezione del fatto prova troppo, poiché renderebbe revocatorio qualunque errore.
Il carattere non revocatorio dell’errore rende superflua l’indagine sulla sua efficacia causale. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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