Programma terapeutico generico e precedenti interruzioni escludono la sostituzione della custodia (Cass. pen. Sez. III n. 4433 del 04.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari per il tossicodipendente che intenda sottoporsi a programma di recupero, il giudice di merito può fondare il diniego sulla genericità del programma terapeutico rilasciato dal Sert e sulle precedenti interruzioni di analoghi percorsi, desumendone la mancanza di seria ed effettiva volontà di recupero. Si tratta di valutazioni di fatto immuni da aporie logiche e, come tali, sottratte al sindacato di legittimità. Il motivo che contesti l’affermazione di genericità del programma è inammissibile se meramente assertivo e non accompagnato dalla produzione del programma stesso nel giudizio di cassazione.

Il Fatto

Il ricorrente, sottoposto a custodia cautelare in carcere, aveva chiesto la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari ai sensi dell’art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990, rappresentando l’intenzione di intraprendere un programma terapeutico. Il G.i.p. del Tribunale di Catania respingeva l’istanza. L’appello cautelare era rigettato dal Tribunale di Catania, costituito ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., con ordinanza del 03/10/2024. Avverso tale provvedimento il difensore ha proposto ricorso per cassazione, denunciando il vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è inammissibile. La Corte esclude la dedotta illogicità manifesta della motivazione, esaminando i due argomenti posti a base dell’ordinanza impugnata. Da un lato, il Tribunale ha rilevato la mancanza di specificità del programma terapeutico. Sul punto il motivo è considerato meramente assertivo, perché per confutare la valutazione del giudice di merito il ricorrente avrebbe dovuto allegare il programma stesso al ricorso, ciò che non è avvenuto. La censura resta quindi priva di supporto documentale.

Dall’altro lato, la motivazione valorizza la circostanza che, in più occasioni precedenti, sempre a seguito di carcerazioni, il ricorrente era stato ammesso a programmi terapeutici poi sistematicamente interrotti. Da tali elementi il Tribunale ha desunto, in modo non manifestamente illogico, la mancanza di serietà e di effettiva volontà di intraprendere un percorso di recupero.

La Corte qualifica queste valutazioni come accertamenti di fatto immuni da aporie logiche, che si sottraggono al sindacato di legittimità. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., come affermato dalla Corte cost. sent. n. 186 del 13/06/2000, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Il dispositivo dispone inoltre il pagamento di una sanzione pecuniaria di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle Ammende e manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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