I dati VIES provano l’operazione, l’omissione integra il reato tributario (Cass. pen. Sez. 3 n. 7094 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, la registrazione di un’operazione nel VIES è indicativa dell’esistenza e della veridicità della stessa, sicché spetta al contribuente fornire la prova contraria. L’omessa o errata comunicazione del codice identificativo del destinatario costituisce violazione meramente formale che non incide sul regime di non imponibilità, salvi i casi di frode. Il giudice penale non è vincolato dalle valutazioni compiute in sede di accertamento tributario, ma può, con adeguata motivazione, apprezzare gli elementi induttivi ivi valorizzati per trarne elementi probatori idonei a sostenere il convincimento di colpevolezza. È inammissibile il ricorso che riproponga censure generiche e fattuali, prive di specifica confutazione nel merito.
Il Fatto
L’imputato, legale rappresentante di una società operante nel commercio di computer e software, era stato condannato per il reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 74/2000, per un’evasione di IVA di euro 190.127,00 relativa all’anno 2019. La Corte di appello di Napoli aveva confermato la sentenza di primo grado, rigettando le censure relative all’utilizzabilità dei dati VIES come fonte di prova, alla sussistenza del dolo specifico e al trattamento sanzionatorio.
Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’idoneità dei soli dati VIES a fondare l’affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, nonché l’illegittima trasposizione nel giudizio penale dell’accertamento induttivo tributario. Il ricorrente eccepiva altresì l’insussistenza del dolo di evasione e il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva, chiedendo di sollevare questione di legittimità costituzionale.
La Motivazione della Corte
La Terza Sezione Penale ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo il primo motivo generico e fattuale, meramente riproduttivo delle censure già sollevate in appello e privo di specifica confutazione. La Corte ha valorizzato l’istruttoria dibattimentale, dalla quale era emerso che la sede operativa della società risultava chiusa da mesi, che l’imputato non aveva ottemperato all’avviso a comparire e che non aveva mai presentato le scritture contabili, né offerto elementi a proprio favore in nessuna fase del procedimento.
Quanto al valore probatorio del VIES, la Corte ha richiamato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità e dalla Corte di Giustizia UE (sentenza 9 febbraio 2017, causa C-21/16, Euro Tyre), secondo cui la mancata iscrizione dell’impresa cessionaria nel VIES non costituisce indizio di inesistenza dell’operazione, rilevando esclusivamente le condizioni sostanziali ai fini della non imponibilitá IVA, salvi i casi di frode. Per contro, la registrazione dell’operazione nel sistema è indicativa dell’esistenza e della veridicità della stessa, con conseguente inversione dell’onere probatorio a carico del contribuente.
La Corte ha precisato che il giudice penale non è vincolato dalle valutazioni compiute in sede di accertamento tributario, ma può, con adeguata motivazione, apprezzare gli elementi induttivi ivi valorizzati, ferma restando l’autonoma valutazione degli elementi emersi nel processo. Nel caso di specie, l’imputato non aveva confutato nel merito il dato informativo, limitandosi a contestazioni vaghe. La Corte ha inoltre ritenuto infondate le ulteriori doglianze, non ravvisando i presupposti per la rimessione alla Corte costituzionale.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.
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Nota della Redazione
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