Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Lazio n. 500 del 29.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione delle statuizioni di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che consente di conseguire l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso. Presupposti dell’azione sono il passaggio in giudicato del provvedimento ottemperando e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine ultimativo e nomina, per il caso di inottemperanza perdurante, un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm..
Il Fatto
Il ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Frosinone, Sezione Lavoro, del 3 maggio 2023, n. 531, con la quale è stato riconosciuto ai docenti con contratto a tempo determinato il diritto al beneficio economico di euro 500 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna del Ministero all’attivazione della carta per un importo nominale complessivo.
La sentenza è stata notificata al Ministero soccombente una prima volta ai fini del decorso del termine di cui all’art. 434 cod. proc. civ. e una seconda volta ai fini esecutivi, per il decorso del termine dilatorio. In atti è l’attestazione del passaggio in giudicato. Ritenuta l’inerzia dell’Amministrazione, il ricorrente ha domandato la declaratoria di inottemperanza, l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale afferma anzitutto la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm.. Verifica poi i presupposti dell’azione di ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda, accertato con certificazione di mancata proposizione dell’appello, e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
Nessun dubbio residua, per il Collegio, sulla ricomprensione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato fra i provvedimenti le cui statuizioni ineseguite possono trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., dettato proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.
Nel merito il ricorso è fondato. Il Ministero intimato non ha fornito alcun elemento atto a dimostrare di aver provveduto all’adempimento imposto dal giudicato. Il Tribunale ordina pertanto all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza, con l’adozione degli adempimenti finalizzati e il riconoscimento degli importi, nei modi e nella misura in essa indicati, entro il termine ultimativo di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione.
In conformità alle richieste del ricorrente, il Collegio nomina fin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato, un commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Roma o di altro funzionario delegato, con compenso a carico del Ministero, liquidato in euro 1.000,00 salvo conguaglio, da corrispondere su domanda corredata di documentata relazione sull’attività svolta. Il commissario deve attivarsi su istanza di parte e provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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