Occupazione abusiva di suolo pubblico e chiusura dell’esercizio commerciale nel sito Unesco (TAR Lazio n. 14948 del 15.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel perimetro del sito Unesco di Roma l’ordinanza sindacale n. 258/2012 dà attuazione alla facoltà discrezionale conferita al sindaco dall’art. 3, comma 16, legge n. 94/2009, traducendola in un atto generale che impone la chiusura dell’esercizio in tutti i casi di occupazione abusiva di suolo pubblico a fini di commercio. Esaurita la comparazione degli interessi nella sede generale, il potere amministrativo risulta vincolato nell’an: l’amministrazione applica la sanzione in presenza dell’accertamento senza margini di apprezzamento sul caso concreto. La misura va irrogata nella durata minima e la sua proporzionalità non è contestabile per il solo fatto che venga applicata in modo uniforme a occupazioni di estensione diversa. Le ragioni di sicurezza pubblica rilevano solo quando il potere è esercitato fuori dagli ambiti territoriali individuati.

Il Fatto

La Polizia Locale accertava che la società ricorrente occupava il suolo pubblico antistante il proprio esercizio di vicinato con un cestino a forma di cono gelato, alto circa un metro e mezzo, privo di autorizzazione preventiva del municipio. Il verbale riguardava una posizione nel centro storico, all’interno del perimetro del sito Unesco.

Roma Capitale disponeva quindi la chiusura dell’attività per cinque giorni e ordinava l’immediato ripristino dello stato dei luoghi. La società impugnava la determinazione deducendo l’errata applicazione della normativa sull’occupazione del suolo, la natura discrezionale del potere, il difetto di istruttoria e la violazione del contraddittorio. Dopo la sospensione cautelare e il riesame confermativo, proponeva motivi aggiunti avverso il diniego; la successiva istanza cautelare era respinta con ordinanza non appellata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 3, comma 16, legge n. 94/2009 consente al sindaco, nei casi di indebita occupazione previsti dall’art. 633 cod. pen. e dall’art. 20 cod. strada, di ordinare il ripristino e, se l’occupazione è a fine di commercio, la chiusura dell’esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni. L’ordinanza sindacale n. 258/2012 ha esercitato quella facoltà in via generale per le strade urbane ricadenti nel perimetro Unesco.

Secondo il Tribunale, il sindaco ha legittimamente esercitato la discrezionalità mediante un atto di valenza generale, all’esito di una complessiva comparazione tra la fruizione del territorio e la tutela del patrimonio. Il richiamo è alla giurisprudenza amministrativa secondo cui la norma attribuisce una facoltà discrezionale e l’atto generale esaurisce la ponderazione, con la conseguenza che non sussiste alcun obbligo di rivalutazione caso per caso.

Il Collegio respinge anche la censura sulla carenza dei presupposti di sicurezza pubblica: tale condizione è richiesta solo quando il potere si esercita al di fuori degli ambiti territoriali specificamente individuati. La tutela dell’iniziativa economica incontra il limite dell’utilità sociale e la sanzione, limitata nel tempo, risponde a un esercizio non irragionevole della discrezionalità legislativa.

Sul piano applicativo il Tribunale rileva che l’occupazione è stata accertata e che la violazione si è consumata dentro il sito Unesco. Ne deriva che il Comune non poteva non applicare la chiusura, risultando atto dovuto in presenza dell’occupazione abusiva, e che la sanzione è stata irrogata nella misura minima. Le doglianze sono pertanto infondate e ricorso e motivi aggiunti sono respinti, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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