Giustizia riparativa e reato procedibile d’ufficio (Cass. pen. n. 10535/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 129-bis cod. proc. pen. non preclude l’accesso ai programmi di giustizia riparativa per i reati procedibili d’ufficio. Il provvedimento del giudice di merito di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa per l’avvio di un programma è impugnabile con l’appello o con il ricorso per cassazione unitamente alla sentenza conclusiva del relativo grado, indipendentemente dal regime di procedibilità del reato. Il giudice, nel valutare l’istanza, deve verificare se il programma sia utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto e se non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l’accertamento dei fatti, senza limitarsi a richiamare la gravità e la reiterazione delle condotte o l’assenza di segnali di ravvedimento, dovendo fornire una motivazione specifica e concreta sulla prognosi di utilità del percorso riparativo. In caso di esito positivo del percorso per reato procedibile d’ufficio, l’annullamento della sentenza deve essere disposto limitatamente al trattamento sanzionatorio, unico suscettibile di essere condizionato dalla positiva definizione del percorso.
Il Fatto
L’imputato è stato condannato in primo grado e dalla Corte d’appello di Catania per i reati di atti persecutori aggravati e lesioni personali aggravate, commessi ai danni dell’ex compagna. L’imputato aveva presentato istanza di accesso alla giustizia riparativa, depositata il giorno precedente l’udienza di decisione in appello, chiedendo l’invio al centro per la giustizia riparativa per l’avvio di un programma.
La Corte d’appello ha dichiarato l’istanza inammissibile, ritenendo che l’art. 129-bis cod. proc. pen. presupponesse un reato procedibile a querela soggetta a remissione, e ha altresì ritenuto che l’avvio del programma fosse “distonico” rispetto alle finalità dell’istituto, data la reiterazione e la gravità delle condotte e l’assenza di segnali di ravvedimento. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, contestando, tra l’altro, il diniego della giustizia riparativa e la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto i primi due motivi di ricorso, relativi al diniego dell’accesso alla giustizia riparativa, ritenendoli fondati. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (n. 5166 del 30/10/2025, dep. 2026) secondo cui l’art. 129-bis cod. proc. pen. non preclude l’accesso ai programmi di giustizia riparativa per i reati procedibili d’ufficio, e il provvedimento di rigetto è impugnabile unitamente alla sentenza conclusiva del grado. La Corte ha quindi ritenuto erronea la premessa della Corte d’appello, secondo cui l’istituto sarebbe riservato ai soli reati procedibili a querela rimettibile.
La Corte ha altresì ritenuto manifestamente carente la motivazione del giudice di appello sul diniego dell’istanza per “distonia” rispetto alle finalità dell’istituto. L’art. 129-bis attribuisce al giudice un potere discrezionale di valutare l’utilità del programma per la risoluzione delle questioni derivanti dal fatto e l’assenza di pericolo concreto per gli interessati e per l’accertamento dei fatti. La Corte d’appello si era limitata a richiamare la gravità e la reiterazione delle condotte e l’assenza di segnali di ravvedimento, senza spiegare perché tali elementi fossero certamente ostativi alla composizione della vicenda o comportassero una prognosi negativa sull’utilità concreta del percorso. La Corte di cassazione ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente alla decisione sulla domanda di accesso alla giustizia riparativa, con rinvio per nuovo esame, e ha precisato che, trattandosi di reato procedibile d’ufficio, l’annullamento deve riguardare il solo trattamento sanzionatorio, in quanto l’unico suscettibile di essere condizionato dalla positiva definizione del percorso.
La Corte ha invece rigettato gli altri motivi di ricorso, relativi alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di atti persecutori e di lesioni personali. Ha ritenuto inammissibili le doglianze sullo stalking, in quanto versate totalmente in fatto e non confutanti la puntuale motivazione della Corte d’appello sulla reiterazione delle condotte e sull’evento di danno. Ha ritenuto infondate le censure sul reato di lesioni, rilevando che la dinamica della colluttazione e la consapevolezza dell’imputato di colpire la persona offesa, che si era frapposta, integravano il dolo eventuale delle lesioni, e che l’aggravante ex art. 576 n. 5.1 cod. pen. era correttamente applicata, inserendosi la condotta lesiva nel contesto unitario delle condotte persecutorie.
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Nota della Redazione
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