Il rifiuto dell’alcoltest non richiede l’avviso ex art. 114 (Cass. pen. Sez. 4 n. 5063 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento della condizione di ebbrezza alcolica o di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti, di cui agli artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, del codice della strada, è reato a consumazione istantanea, che prescinde dall’attivazione del procedimento di accertamento del tasso alcolimetrico, la cui esecuzione è assistita dalla garanzia difensiva. Ne consegue che non deve essere rivolto al conducente, che abbia rifiutato l’accertamento urgente, l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore ai sensi dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., essendo la verbalizzazione del rifiuto sufficiente a integrare la contravvenzione. La determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale è espressione del potere discrezionale del giudice di merito ed è insindacabile in Cassazione quando la pena sia applicata in misura media o prossima al minimo, anche mediante il richiamo a criteri di adeguatezza ed equità, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Agrigento, all’esito di giudizio abbreviato, aveva riconosciuto il prevenuto colpevole del reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento della condizione di ebbrezza alcolica e di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti, condannandolo alla pena dell’arresto e dell’ammenda, con sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. La Corte di appello di Palermo aveva confermato la decisione.
Avverso la sentenza d’appello l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e la conseguente inutilizzabilità del verbale di rifiuto per l’omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore ai sensi dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e alla dosimetria della pena.
La Motivazione della Corte
La Quarta Sezione penale ha preliminarmente qualificato i motivi di ricorso come manifestamente infondati e non scanditi dalla necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento delle decisioni di merito, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 8825 del 2016, Galtelli.
Quanto al primo motivo, la Corte ha escluso che sussista l’obbligo di rivolgere al conducente che rifiuti di sottoporsi all’alcol test l’avviso del diritto di farsi assistere da un difensore. Ha osservato che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che il reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada sia a consumazione istantanea, integrandosi con il solo rifiuto e prescindendo dall’attivazione del procedimento di accertamento alcolimetrico. La garanzia difensiva, di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., assiste invece la fase esecutiva dell’accertamento urgente, che nella specie non era stata attivata proprio a causa del rifiuto opposto dal conducente e ritualmente verbalizzato. La Corte ha altresì definito ultroneo e irrilevante l’argomento difensivo relativo alla perquisizione personale e veicolare e al sequestro di sostanza stupefacente, atteso che nessun obbligo di avviso incombeva comunque sul personale di polizia operante.
Con riferimento al secondo motivo, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità per la mancanza di confronto con la motivazione della doppia sentenza conforme di condanna, che aveva escluso l’applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto valorizzando la gravità della condotta e il rilevante pericolo per la circolazione, desunto dal verosimile stato di alterazione e dal comportamento del prevenuto, il quale aveva rifiutato l’accertamento consapevole del probabile esito positivo, alla luce del rinvenimento di sostanza stupefacente a bordo del veicolo.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha ricordato che la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale è insindacabile in sede di legittimità quando sia applicata in misura media o prossima al minimo, anche mediante richiami di stile quali “pena congrua” o “pena equa”, nei quali sono impliciti i criteri dell’art. 133 cod. pen. Nel caso di specie la pena base era stata fissata in misura inferiore alla media edittale, con aumenti modesti e nel riconoscimento delle attenuanti generiche, sicché la richiesta difensiva di applicazione del minimo, formulata in termini assertivi, era inammissibile per aspecificità.
La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, avuto riguardo al carattere dilatorio del ricorso.
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Nota della Redazione
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