Autosufficienza del ricorso e motivazione apparente nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 740 del 09.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di cui all’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., non può essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, sì da incidere sulla sostanza del diritto in contesa, e non impone l’integrale trascrizione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso. Il ricorrente deve tuttavia indicare puntualmente il contenuto degli atti richiamati e segnalarne la presenza nel fascicolo di merito, per consentire al giudice la piena comprensione della doglianza. La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla per error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice. Non è invece sindacabile in sede di legittimità l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
Il Fatto
Una società contribuente impugna un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato il Modello Unico 2007, contestando la minore perdita dichiarata ai fini IRAP e l’illegittima detrazione IVA, per avere la società ribaltato l’imposta al 20% anziché al 10% sui rapporti con le consortili.
La Commissione tributaria provinciale di Messina rigetta il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Sicilia respinge l’appello, rilevando che la società non aveva mai prodotto gli atti costitutivi delle consortili e i patti parasociali, dai quali doveva emergere la natura di mandato senza rappresentanza dei rapporti e non di subappalto. La società ricorre per cassazione con due motivi; l’Agenzia resiste con controricorso, eccependo in via preliminare la tardività del ricorso.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte disattende l’eccezione di tardività. Il ricorso risulta notificato con spedizione del 5 ottobre 2020, con termine scadente il 3 ottobre 2020, giorno di sabato. Rilevano i termini di sospensione per la pandemia, ex art. 83 del decreto legge n. 18 del 2020 e art. 36, comma primo, del decreto legge n. 23 del 2020, nonché il disposto dell’art. 155, quinto comma, cod. proc. civ., che estende ai termini scadenti di sabato la proroga al primo giorno seguente non festivo, norma applicabile anche al processo tributario.
Nel merito, la Corte esamina prioritariamente il secondo motivo, con cui si deduce la nullità della sentenza per motivazione carente e illogica. Il motivo è infondato. La Commissione tributaria regionale ha accertato che la società aveva riconosciuto l’errore nell’omissione della sopravvenienza passiva relativa al 2006, che possedeva già allora i requisiti di certezza e oggettiva determinabilità, rendendo legittime tassazione e sanzioni.
Sull’aliquota IVA, i giudici di appello hanno qualificato i rapporti tra consortili e ATI come subappalto, con fatture al 10%, indipendentemente dall’aliquota degli acquisti. La Corte ricorda che la motivazione è solo apparente, e la sentenza nulla, quando non renda percepibile il fondamento della decisione, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture.
Il primo motivo, che deduce la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., è dichiarato inammissibile sotto un duplice profilo. Per difetto di autosufficienza, perché il ricorrente che denunci l’omessa valutazione di prove documentali deve trascrivere il documento e specificare le deduzioni formulate nel merito, mentre la mera produzione non assicura il contraddittorio né impone al giudice un onere di esame. La Corte richiama sul punto Sezioni Unite n. 8950 del 2022, che, pur escludendo eccessivo rigore, conferma l’onere di puntuale indicazione del contenuto degli atti.
Sotto il secondo profilo, il motivo non si confronta con il provvedimento impugnato: spetta al giudice di merito individuare le fonti del convincimento e scegliere le risultanze probatorie ritenute idonee. La Commissione tributaria regionale ha esaminato specificamente le difese, rilevando che nulla era stato prodotto. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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