Revocatoria fallimentare: l’accertamento del duplice pagamento è insindacabile in Cassazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 125 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La censura con cui si deduce la violazione del principio di non contestazione è inammissibile per difetto di autosufficienza, se il ricorso non indica la sede processuale in cui le tesi sono state dedotte e il contenuto degli scritti difensivi avversari. L’omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico sia stato comunque considerato dal giudice. L’accertamento della scientia decoctionis ex art. 67, comma 2, l.fall. è apprezzamento di merito, incensurabile in legittimità se immune da vizi logici, come lo è la valutazione dei requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni.
Il Fatto
La società, sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, agiva in giudizio per sentir dichiarare l’inefficacia di un pagamento ai sensi dell’art. 67, comma 2, l.fall., nonché per la ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. Il Tribunale rigettava entrambe le domande, ritenendo che il pagamento fosse stato effettuato in favore di un’unica società e che non vi fosse stata una duplicazione. La Corte d’appello confermava la decisione, pur su basi argomentative diverse: escludeva la configurabilità di un indebito oggettivo, trattandosi di pagamento a saldo di forniture, e rigettava la domanda revocatoria per mancanza di prova della conoscenza dello stato di insolvenza in capo all’accipiens.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i tre motivi di ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili.
Il primo motivo, relativo alla presunta violazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c., è stato respinto in quanto basato su una lettura errata della decisione di secondo grado, la quale aveva integralmente rigettato l’appello, senza accogliere alcuna delle domande proposte.
Quanto al secondo motivo, concernente l’indebito, la Corte ha precisato che l’accertamento della corte territoriale sull’efficacia probatoria dell’estratto conto e sull’insussistenza di un duplice pagamento costituisce un giudizio di fatto, non sindacabile in sede di legittimità. La Corte ha inoltre chiarito che l’ipotesi dell’indebito soggettivo ex latere accipientis non poteva trovare applicazione, essendo venuto meno il presupposto della duplicazione del pagamento.
L’inammissibilità del terzo motivo, relativo alla revocatoria fallimentare, è stata motivata dal difetto di autosufficienza del ricorso, che non riportava i passaggi argomentativi degli scritti difensivi necessari a valutare la corretta applicazione dell’art. 115 c.p.c. In ogni caso, la Corte ha ribadito che l’omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto sia stato comunque considerato dal giudice. Infine, l’accertamento della scientia decoctionis, quale effettiva conoscenza dello stato di insolvenza e non mera conoscibilità, integra un apprezzamento di merito incensurabile in Cassazione, tanto più se fondato su presunzioni valutate nei loro requisiti di gravità e concordanza.
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Nota della Redazione
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