Revocazione ex art. 391-bis per errore di fatto sul difetto di autosufficienza del ricorso (Cass. civ. Sez. 1 n. 11101 del 25.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza della Corte di cassazione può essere impugnata per revocazione ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. e dell’art. 395, n. 4, c.p.c. quando il vizio dedotto consista in un errore di fatto che emerge ictu oculi e in maniera incontrovertibile, come nel caso in cui il collegio non abbia avuto contezza della integrale trascrizione dell’atto risultante dal ricorso o della sua effettiva allegazione. L’errore di fatto è configurabile solo quando la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, mentre è esclusa la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione delle risultanze processuali. In particolare, la deduzione vertente sulla completezza del richiamo agli atti processuali e ai documenti sui quali si fonda il ricorso, ai sensi dell’art. 366, n. 6, c.p.c., si atteggia diversamente a seconda di come l’impugnazione sia concepita: se chi ricorre fa emergere l’errore percettivo della Corte occorso con riguardo all’indicazione dei detti atti e documenti e all’illustrazione del loro contenuto, l’impugnazione per revocazione è ammissibile; non lo è, invece, ove non sia identificato un errore percettivo puntualmente riferito agli atti e ai documenti indicati e al contenuto della relativa illustrazione.
Il Fatto
Il provvedimento impugnato è l’ordinanza n. 35844 del 22 dicembre 2023 della Corte di cassazione, che aveva respinto il ricorso proposto dai ricorrenti avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 17 ottobre 2019. Il giudizio originario concerneva l’illegittimità degli addebiti operati sul conto corrente bancario e la validità di contratti di acquisto di fondi comuni di investimento, di quote di gestioni patrimoniali e di titoli azionari. La Corte di appello aveva dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., il motivo di gravame vertente sulla mancata considerazione dei vizi genetici del rapporto contrattuale da parte del Tribunale. La Corte di cassazione, con l’ordinanza qui impugnata, aveva confermato tale declaratoria, ritenendo il ricorso per cassazione non autosufficiente per la mancata riproduzione delle deduzioni svolte in primo grado.
La Motivazione della Corte
I ricorrenti hanno proposto revocazione, lamentando un errore di fatto ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., in cui sarebbe incorsa la Corte di legittimità nel pronunciare sull’inammissibilità del secondo motivo del ricorso per cassazione. Essi hanno dedotto che il ricorso per cassazione conteneva, alle pagine 18 e 19, la menzione delle doglianze afferenti all’inesistenza dei contratti e il puntuale riferimento ai brani della citazione introduttiva e della memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., ove erano state descritte le contestazioni. La Corte ha preliminarmente ricordato che la configurabilità dell’errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare. Non è invece revocabile la decisione che sia conseguenza di una errata valutazione o interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa la sindacabilità degli errori di giudizio.
La Corte ha evidenziato che il giudizio sulla violazione del principio di autosufficienza non è di per sé suscettibile di revocazione, ma ha chiarito che il rimedio è ammissibile quando l’errore di fatto circa la non autosufficienza emerge ictu oculi e in maniera incontrovertibile. Ciò si verifica, ad esempio, quando il collegio non abbia avuto contezza della integrale trascrizione dell’atto risultante dal ricorso o della sua effettiva allegazione.
Nel caso di specie, la Corte ha accertato che il difetto di autosufficienza rilevato nell’ordinanza impugnata trovava smentita nel testo stesso del ricorso per cassazione. In particolare, a pag. 18 del ricorso risultava menzione di doglianze relative all’inesistenza dei contratti di acquisto di fondi comuni di investimento e all’inesistenza di singoli atti negoziali, mentre la pag. 19 conteneva il puntuale riferimento ai brani degli atti difensivi di primo grado, ove erano state dedotte la mancata conclusione dei contratti e l’assenza di autorizzazione all’acquisto di titoli azionari. Tale circostanza ha integrato un errore percettivo della Corte, che aveva erroneamente ritenuto la mancata riproduzione di tali deduzioni, con conseguente errore di fatto decisivo, incidente sulla legittimità della statuizione di inammissibilità di una censura di appello.
Quanto al giudizio rescissorio, la Corte ha rilevato che esso si esaurisce nella cassazione della sentenza per la denunciata violazione dell’art. 342 c.p.c. L’ordinanza impugnata, avendo dichiarato l’inammissibilità del motivo, aveva statuito anche sulla infondatezza nel merito, ma tale statuizione è stata reputata priva di effetti giuridici, in quanto il giudice, dopo aver dichiarato inammissibile un motivo, si spoglia della potestas iudicandi e le sue argomentazioni di merito sono ininfluenti. La Corte ha pertanto accolto il ricorso per revocazione, cassato la sentenza in relazione al secondo motivo e ha dichiarato assorbito il terzo, rinviando alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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