Interessi legali generici nel giudicato civile e limiti del giudice dell’ottemperanza (TAR Sicilia n. 724 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
A fronte di statuizioni rese dal giudice civile, il giudice amministrativo dell’ottemperanza svolge una mera attività esecutiva ed è rigidamente vincolato al comando contenuto nel titolo, senza poterlo integrare o precisare. Il creditore può esigere gli interessi legali maggiorati di cui all’art. 1284, comma 4, cod. civ. solo se il titolo esecutivo giudiziale, nel dispositivo o nella motivazione, contiene l’accertamento della spettanza di tale misura. In difetto, sono dovuti i soli interessi legali generici ex art. 1284, comma 1, cod. civ., norma di portata generale rispetto alle ipotesi speciali, e il giudice dell’esecuzione non può supplire all’omesso accertamento del merito, pena il difetto di giurisdizione. Ne discende che la relativa modalità di imputazione del pagamento non viola l’art. 1194 cod. civ.

Il Fatto

La società ricorrente agisce per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 448/2023, con la quale l’Azienda Sanitaria Provinciale era stata condannata al pagamento di € 128.034,83, oltre interessi legali dalla domanda, spese e compensi.

Con determina del 02.08.2023 l’Amministrazione ha deliberato il pagamento della sorte capitale, degli interessi calcolati al tasso legale e delle spese di ctu, eseguendo il bonifico il 20.10.2023. La società lamenta l’inesattezza dell’adempimento sotto due profili: la commisurazione degli interessi secondo il comma 1 anziché il comma 4 dell’art. 1284 cod. civ., e l’imputazione delle somme. Chiede quindi la condanna al pagamento di € 62.380,00 a titolo di sorte capitale e € 4.937,00 di interessi di mora, oltre accessori, con nomina di un commissario ad acta e penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio premette il perimetro dei propri poteri. Richiamando un indirizzo consolidato — TAR Sicilia, Catania, sez. III, n. 3657 del 2024; Id. n. 2687 del 2023; sez. II n. 2216 del 2023; sez. I n. 2151 del 2020 — afferma che, dinanzi a statuizioni del giudice civile, l’ottemperanza è mera attività esecutiva. Il giudice amministrativo non può integrare la decisione civile, essendo vincolato al comando in essa contenuto e privo di giurisdizione sul rapporto sottostante.

Su questa base il ricorso è dichiarato infondato. La Corte ricorda che spetta al giudice del merito indicare la specie di interessi comminati; in mancanza, sono dovuti solo gli interessi legali generici ex art. 1284 cod. civ., norma generale rispetto alle ipotesi speciali. L’applicazione di un regime diverso presuppone l’accertamento degli elementi costitutivi della fattispecie speciale, che attiene al merito e non può essere compiuto in sede esecutiva (Cass. civ., sez. III, n. 22457 del 2017).

Il creditore può quindi esigere gli interessi maggiorati ex art. 1284, comma 4, cod. civ. solo se il titolo contiene l’accertamento della loro spettanza (Cass. Sez. Un. n. 12449 del 2024; Cass. civ., sez. III, n. 8128 del 2020). Il dispositivo della sentenza azionata si limita a statuire il pagamento della sorte capitale «oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo», senza ulteriori connotazioni nella motivazione.

Gli interessi risultano pertanto esattamente quantificati secondo la norma generale. La domanda diretta al saggio previsto dal d.lgs. n. 231 del 2002 per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali è inammissibile nel merito esecutivo, perché aziona una pretesa estranea al titolo. Coerentemente, l’imputazione del pagamento operata dall’Amministrazione non viola l’art. 1194 cod. civ. Il ricorso è respinto, con condanna della società ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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