Ottemperanza parziale e interessi sul contributo unificato dal giudicato (TAR Campania n. 1730 del 03.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il rimborso del contributo unificato dovuto dalla parte soccombente ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002 e gli interessi sulle spese legali liquidate decorrono dalla data di passaggio in giudicato della sentenza, che segna la soccombenza. Sugli importi dovuti a titolo di contributo unificato e di compensi maturano interessi legali, non gli interessi moratori del quarto comma dell’art. 1284 c.c., norma applicabile alle sole obbligazioni di carattere contrattuale. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non si applica quando risulterebbe manifestamente iniqua, avuto riguardo alla natura della controversia e all’adempimento già in larga parte eseguito. Il ricorso all’incidente di esecuzione o al commissario già nominato, invece di un nuovo giudizio, giustifica la compensazione delle spese.
Il Fatto
I ricorrenti, avvocati antistatari, chiedono l’esecuzione della sentenza n. 172 dell’8 gennaio 2024 del TAR Campania, passata in giudicato. Con quella decisione il Ministero della Giustizia era stato condannato a dare esecuzione al decreto della Corte d’Appello di Napoli del 23 ottobre 2020 e al pagamento delle spese di giudizio.
Secondo i ricorrenti l’esecuzione è solo parziale: l’amministrazione non ha corrisposto l’importo di euro 300 versato a titolo di contributo unificato per il procedimento di ottemperanza, né gli interessi legali su contributo, compensi e spese generali dal deposito della sentenza al soddisfo, invocando il tasso di mora ex artt. 1284, comma 4, c.c. e d.lgs. n. 231/2002. Domandano termine all’amministrazione, nomina di un commissario in caso di inerzia e condanna alla penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie in parte il ricorso, rilevando che l’amministrazione, costituita con atto di stile, non ha opposto elementi ostativi. Il primo passaggio riguarda il contributo unificato: risulta documentato il versamento per l’iscrizione a ruolo del ricorso definito dalla sentenza da eseguire. Tale importo deve essere rimborsato dalla parte soccombente, come prescrive l’art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002, e non risulta eseguito alcun rimborso.
Quanto agli interessi, la motivazione fissa il dies a quo nella data di passaggio in giudicato della sentenza, dalla quale la disposizione citata fa derivare la soccombenza. Da quella stessa data sono dovuti gli interessi sulle spese legali liquidate, secondo l’orientamento richiamato dal giudice (T.A.R. Toscana, 23 maggio 2017, n. 728).
Sul tasso applicabile il Collegio opera una distinzione netta: gli interessi sul contributo unificato sono dovuti nella misura legale, poiché la disciplina dell’art. 1284, comma 4, c.c. non si applica, trovando essa applicazione, secondo la giurisprudenza prevalente, alle sole obbligazioni di carattere contrattuale. Lo stesso vale per gli interessi sui compensi di lite, che comunque non sarebbero dovuti nella misura del quarto comma perché corrisposti prima dell’instaurazione del giudizio.
Il Collegio nega invece la condanna all’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.: la misura risulterebbe manifestamente iniqua, considerata la natura della controversia e la circostanza che l’amministrazione ha già in larga parte adempiuto. Per le medesime ragioni, e poiché i ricorrenti avrebbero potuto rivolgersi al commissario ad acta già nominato dalla sentenza n. 172 o introdurre un incidente di esecuzione, le spese sono integralmente compensate.
Il dispositivo ordina al Ministero della Giustizia di procedere all’esecuzione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento; in caso di ulteriore inerzia nomina commissario il Dirigente dell’Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali, con ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza.
Nota della Redazione
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