Emersione: precedenti del datore non bastano senza condanna tipica (TAR Toscana n. 1921 del 14.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di emersione dei rapporti di lavoro irregolari di cui all’art. 103 del d.l. n. 34/2020, il parere negativo della Questura non costituisce fonte autonoma e atipica di cause ostative. Il rigetto dell’istanza richiede l’accertamento di una condanna del datore di lavoro, anche non definitiva, per uno dei reati tassativamente elencati dal comma 8, non essendo sufficiente la mera pendenza di un procedimento penale o l’esistenza di informazioni di polizia. Le cause ostative previste dal comma 10 per il lavoratore straniero non possono essere estese al datore di lavoro. L’Amministrazione deve inoltre distinguere la carenza originaria dei requisiti dalla sopravvenuta cessazione del rapporto e valutare la fattispecie del comma 4; il permesso per attesa occupazione non consegue automaticamente all’annullamento del diniego, presupponendo la previa verifica dei requisiti originari e dell’effettivo svolgimento della prestazione.
Il Fatto
Un cittadino straniero è interessato dalla procedura di emersione di un rapporto di lavoro irregolare. Nell’agosto 2020 il datore di lavoro presenta allo Sportello Unico per l’Immigrazione l’istanza di dichiarazione di sussistenza del rapporto. Nel corso dell’istruttoria la Questura esprime parere negativo per la presenza di precedenti di polizia a carico del datore. Seguono due comunicazioni dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, la prima delle quali si limita a richiamare il parere questorile con la formula “precedenti di polizia ostativi“, senza indicare fatti, sentenze o norme applicate.
Il lavoratore deposita memorie, rappresentando che il procedimento penale a carico del datore era sorto dopo la domanda, che il datore si trovava agli arresti domiciliari e che il rapporto non poteva proseguire: chiede quindi il permesso per attesa occupazione ai sensi dell’art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998. Lo Sportello Unico rigetta l’istanza. Il ricorrente impugna il diniego e chiede l’accertamento del diritto al titolo di soggiorno. L’Amministrazione si costituisce con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’esame diretto degli atti e rileva che il nucleo motivazionale imputabile all’Amministrazione è assai più circoscritto di quello descritto nel ricorso. Le comunicazioni procedimentali e il provvedimento conclusivo non indicano gli estremi di alcuna sentenza, i reati oggetto della stessa, la data di pronuncia né la disposizione che attribuirebbe efficacia impeditiva ai precedenti. Gli elementi specifici della vicenda penale provengono dalle memorie e dai documenti della parte privata, che attestavano la qualità di indagato del datore e non l’esistenza di una condanna.
La disciplina distingue nettamente le cause ostative riferibili al datore da quelle concernenti il lavoratore. L’art. 103, comma 8 configura l’inammissibilità solo in presenza di una condanna del datore, nei cinque anni precedenti e anche non definitiva, per uno dei reati espressamente elencati: favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, reclutamento a fini di prostituzione, impiego di minori in attività illecite, riduzione in schiavitù, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’art. 603-bis c.p., impiego di stranieri privi di titolo. Si tratta di un catalogo normativamente determinato, che non contempla alcuna clausola generale di inaffidabilità.
Il comma 10, lettera c), attribuisce invece efficacia ostativa alle condanne per reati inerenti agli stupefacenti, ma con riferimento al cittadino straniero destinatario della regolarizzazione. La diversità dell’ambito soggettivo e oggettivo impedisce di trasferire al datore, mediante interpretazione estensiva, il più ampio catalogo previsto per il lavoratore. Il parere della Questura è strumento istruttorio, non fonte autonoma di cause impeditive: le informazioni di polizia possono giustificare approfondimenti, ma non equivalgono alla condanna richiesta dal comma 8.
Il Collegio richiama l’indirizzo secondo cui il diniego non può poggiare su presupposti soltanto affermati o non documentati (Cons. Stato, Sez. III, n. 1380 del 2026; TAR Lombardia, Milano, n. 2328 del 2024) e quello che interpreta restrittivamente il comma 4, richiedendo che il rapporto fosse regolarizzabile e la domanda astrattamente accoglibile (Cons. Stato, Sez. III, n. 6577 del 2024; n. 606 del 2026). Nel caso concreto la documentazione attesta indagini per reati in materia di stupefacenti, non una condanna: la vicenda è sopravvenuta alla domanda e lo Sportello Unico avrebbe dovuto verificare la possibile incidenza sulla prosecuzione del rapporto.
Il difetto di istruttoria si riflette sulla motivazione: una volta contestata l’efficacia ostativa dei precedenti e prodotta documentazione della sola pendenza delle indagini, l’Amministrazione non poteva arrestarsi alla conferma del parere questorile. Il provvedimento è quindi annullato. È invece respinta la domanda di accertamento del titolo di soggiorno: il permesso per attesa occupazione presuppone la validità originaria della dichiarazione, l’effettiva instaurazione e cessazione del rapporto e la verifica dei requisiti reddituali. Il giudice non può sostituirsi all’Amministrazione nei poteri non ancora esercitati, ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a.
Nota della Redazione
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