Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta sulla carta docente (TAR Campania n. 4603 del 18.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato del giudice ordinario. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche opera anche nell’ottemperanza al giudicato. Accertata l’inerzia e la mancata prova dell’adempimento, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esatta ed integrale esecuzione del titolo e nomina commissario ad acta. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Il Fatto

I ricorrenti agiscono in ottemperanza alla sentenza n. 604/2023 resa dal Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Benevento, con la quale era stato accertato, per ciascuno di essi, il diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli importi ivi rispettivamente indicati e maggiorati degli accessori sino all’effettivo soddisfo.

Il provvedimento non è stato impugnato ed è passato in cosa giudicata. I ricorrenti deducono l’esito infruttuoso delle notifiche del 15.6.2023 e del 6 novembre 2024 e l’inutile decorso del termine di 120 giorni per l’esecuzione forzata. Chiedono la condanna dell’amministrazione al pagamento e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituisce con atto di stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso fondato. Richiama l’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che alla lett. c) ammette l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

Il Tribunale verifica la sussistenza dei presupposti processuali. Risulta rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., oltre a quello di cui agli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice. La sentenza ottemperanda è stata notificata presso la sede dell’amministrazione ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. — come novellato dal d.lgs. n. 149/2022, per il quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva — e 115 cod. proc. amm.

È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. La sentenza è passata in giudicato.

Non essendo stata allegata prova dell’adempimento, il Collegio dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, il quale provvederà in sostituzione dell’amministrazione, ove ancora inadempiente, scaduto il termine e nei successivi sessanta giorni.

Il commissario dovrà curare l’allocazione delle somme in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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