La convocazione per link oscuro è comunicazione solo apparente: sussiste l’assenza giustificata (Cons. Stato n. 9681 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La modalità di convocazione dei candidati mediante pubblicazione sulla pagina personale del portale concorsi è legittima solo se la sua concreta attuazione risponde ai requisiti minimi di trasparenza e non rende eccessivamente difficoltosa l’acquisizione dell’informazione. Al dovere di diligenza del candidato corrisponde il dovere dell’Amministrazione di astenersi dal fornire indicazioni caremi, false o fuorvianti. Il collegamento ipertestuale denominato in modo generico, che non consente di ricollegarlo alla convocazione per gli accertamenti psico-fisici, determina l’impossibilità incolpevole di conoscere la data e integra l’assenza giustificata ai sensi dell’art. 9 del bando, con diritto alla riconvocazione. L’esclusione dalla procedura e il diniego di nuova convocazione sono pertanto illegittimi.
Il Fatto
Il ricorrente aveva superato la prova di capacità operativa nella procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, indetta con decreto del Capo Dipartimento n. 238 del 14 novembre 2018. In attesa della convocazione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali di cui all’art. 9 del bando, non si presentava alla seduta fissata e veniva escluso. L’Amministrazione respingeva anche la richiesta di riconvocazione.
Il candidato impugnava davanti al TAR Lazio sia l’esclusione sia il diniego, deducendo di non aver potuto avvedersi della convocazione: la data era conoscibile solo cliccando un link denominato “ESITO PROVE”, riferibile alle prove di capacità operativa, e la pagina personale funzionava solo da personal computer. Il TAR rigettava il ricorso con la sentenza n. 17182 del 17 novembre 2023, ritenendo la modalità informativa conforme all’avviso e il link coerente con la consequenzialità tra le fasi. Proponeva appello il candidato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette che l’art. 1, comma 295, legge n. 205/2017 riserva le assunzioni straordinarie al personale volontario e che l’avvio di ciascuna annualità è demandato ad apposito avviso, con cui l’Amministrazione disciplina le modalità delle verifiche e i mezzi informativi della convocazione. L’avviso per la tornata di interesse prevedeva la pubblicazione della data sulla pagina personale del portale, con valore di notifica.
Secondo la Corte, si tratta in astratto di una modalità comunicativa idonea: la consultazione periodica del portale non impone un impegno particolarmente gravoso al candidato. Non rileva, a tal fine, che in altre tornate l’Amministrazione avesse pubblicato il calendario sul sito istituzionale, poiché la lex specialis dettata per il singolo ciclo non consente di fondare alcun affidamento sulla riproposizione delle modalità precedenti. Parimenti infondata è la censura sulla mancata delimitazione di un arco temporale, essendo la pretesa implicita nella durata del procedimento.
Il ragionamento decisivo si sposta sulla concreta attuazione. Al dovere di diligenza del candidato corrisponde quello dell’Amministrazione di adottare gli accorgimenti necessari a non rendere eccessivamente difficoltosa, se non impossibile, l’acquisizione delle informazioni essenziali, astenendosi da indicazioni carenti o fuorvianti. Assume rilievo decisivo la deduzione, non contestata e quindi elevata a dato di fatto comprovato, che la data era conoscibile solo tramite un link denominato “ESITO PROVE”, evidentemente riferito alle risultanze delle prove di capacità operativa e non alla convocazione per gli accertamenti successivi.
La Corte ritiene che la clausola dell’avviso operi una espressa dissociazione temporale e funzionale tra la comunicazione degli esiti della prova e quella della data di convocazione, fondando nel candidato la legittima aspettativa di una comunicazione autonoma. Il percorso informatico congegnato si presentava quindi equivoco e non trasparente, sì da determinare l’impossibilità di acquisire l’informazione senza negligenza del candidato, anche agli effetti applicativi dell’art. 1335 cod. civ. richiamato dal TAR.
Ne consegue che l’esclusione e il diniego di riconvocazione contrastano con l’art. 9 del bando: l’impedimento opposto dalla modalità comunicativa concretizza il carattere giustificato dell’assenza, legittimando il candidato alla riconvocazione. L’appello è accolto, il ricorso di primo grado è accolto e i provvedimenti impugnati sono annullati, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione; le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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