Convocazione a mezzo pagina personale: link equivoco giustifica l’assenza del candidato (Cons. Stato n. 9682 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La pubblicazione della convocazione nella pagina personale del candidato sul portale istituzionale dei concorsi costituisce modalità idonea a notiziare gli interessati della data fissata per gli accertamenti, purché sia stata preventivamente portata a conoscenza mediante apposito avviso. All’onere di diligenza del candidato corrisponde però il dovere dell’amministrazione di adottare accorgimenti che non rendano eccessivamente difficoltosa, se non impossibile, l’acquisizione delle informazioni essenziali. Un percorso informatico equivoco e non trasparente, che collochi la convocazione dietro un link denominato in modo difforme dalla fase cui si riferisce, determina l’impossibilità incolpevole di conoscenza e integra l’assenza giustificata, con diritto alla riconvocazione ai sensi dell’art. 9 del bando. L’esclusione dalla procedura e il diniego di riconvocazione sono pertanto illegittimi.

Il Fatto

Il ricorrente aveva superato la prova di capacità operativa nell’ambito della procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, indetta con decreto del Capo Dipartimento n. 238 del 14 novembre 2018. In attesa della convocazione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali di cui all’art. 9 del bando, non si presentava alla seduta fissata e veniva escluso dalla procedura.

La richiesta di riconvocazione veniva respinta dall’amministrazione. Il TAR Lazio, con la sentenza n. 17147/2023, respingeva il ricorso, ritenendo conforme alla lex specialis l’inserimento della comunicazione nella pagina personale del candidato e adeguatamente segnalata la modalità notificatoria. Il candidato propone appello, contestando l’indeterminatezza dell’avviso, l’equivocità del percorso di accesso e la mancata indicazione di un arco temporale per la comunicazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione del quadro normativo: l’art. 1, comma 295, legge n. 205/2017 riserva quota delle assunzioni straordinarie al personale volontario, mentre l’avvio del segmento procedimentale per ciascuna annualità è demandato a un apposito avviso che disciplina le modalità delle verifiche e i mezzi informativi della convocazione.

Il Consiglio di Stato ritiene che la pubblicazione sulla pagina personale sia, in astratto, modalità comunicativa idonea, portata preventivamente a conoscenza degli interessati tramite l’avviso e non implicante un impegno particolarmente gravoso. La circostanza che in altre tornate l’amministrazione abbia pubblicato il calendario sul sito pubblico non fonda alcun affidamento, stante la disciplina speciale dettata per il ciclo di interesse. Nemmeno la mancata delimitazione di un arco temporale è censurabile, essendo la pretesa implicita nella durata illimitata del procedimento.

Il percorso argomentativo si sposta, però, sul piano dell’attuazione concreta. Al dovere di diligenza del candidato corrisponde quello dell’amministrazione di non rendere eccessivamente difficoltosa l’acquisizione delle informazioni essenziali, astenendosi dal fornire indicazioni carenti, false o fuorvianti. Assume rilievo decisivo, in quanto non contestata, la deduzione secondo cui la data era conoscibile solo tramite un link denominato “ESITO PROVE”, evidentemente riferito alle risultanze della prova di capacità operativa e non alla diversa fase degli accertamenti di cui all’art. 9.

La consequenzialità tra le due fasi valorizzata dal TAR non regge, perché la clausola dell’avviso opera una espressa dissociazione temporale e funzionale tra la comunicazione degli esiti della prova e quella della convocazione successiva. Sorge così nel candidato la legittima aspettativa di ricevere autonoma comunicazione. Anche applicando l’art. 1335 c.c., il percorso informatico si presentava equivoco e non trasparente, determinando l’impossibilità incolpevole di acquisire l’informazione.

L’esclusione e il diniego di riconvocazione contrastano quindi con l’art. 9 del bando: l’impedimento opposto dalla modalità comunicativa concretizza il carattere giustificato dell’assenza, con diritto alla riconvocazione. L’appello è accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati e compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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