Accesso agli atti e decorrenza del termine per i motivi aggiunti (Cons. Stato n. 8837 del 05.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di accesso agli atti e conseguente trasmissione a mezzo PEC dei verbali della commissione giudicatrice, la conoscenza utile a far decorrere il termine di sessanta giorni per il ricorso per motivi aggiunti si presume ai sensi dell’art. 1335 cod. civ., salvo prova contraria del destinatario sul cattivo funzionamento del sistema di ricezione. Non può farsi decorrere quel termine dalla pubblicazione all’albo pretorio di atti che non vi sono per legge soggetti, né dalla successiva ritrasmissione della medesima documentazione già pervenuta. È inammissibile per genericità il motivo che si limiti ad affermare la pretesa prevalenza del proprio curriculum, senza analisi comparativa dei giudizi espressi e degli atti presupposti. La nomina della commissione mediante sorteggio da liste, nel rispetto del principio di parità di genere e delle prescrizioni del giudicato, non è illegittima.

Il Fatto

Una università bandisce una procedura di chiamata di un professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, legge n. 240/2010, per un settore scientifico disciplinare dell’area umanistica. All’esito della selezione risulta vincitrice una candidata; un altro candidato impugna gli esiti davanti al TAR Puglia.

Il primo giudizio si chiude con sentenza di rigetto, riformata in appello dal Cons. Stato n. 8980/2022, che annulla il regolamento di Ateneo e gli atti della procedura fino alla nomina della commissione, imponendo la riedizione con diversa composizione. L’università riavvia la procedura con sorteggio e nuova valutazione, confermando la vincitrice, che viene nominata con decorrenza dal 16 maggio 2023. Il candidato ottiene in via telematica i verbali con le valutazioni, propone ricorso introduttivo e poi motivi aggiunti; il TAR accoglie ricorso e motivi aggiunti. L’università appella, chiedendo la declaratoria di tardività dei motivi aggiunti e l’inammissibilità del secondo motivo del ricorso originario.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo d’appello è fondato. Il Collegio accerta che il 15 marzo 2023, in risposta all’istanza di accesso, il candidato aveva ricevuto alla PEC indicata i verbali contenenti le valutazioni del collegio. In applicazione dell’art. 1335 cod. civ. deve quindi presumersi la conoscenza, con conseguente decorrenza del termine di sessanta giorni di cui agli artt. 29, 41 e 43 cod. proc. amm.

Non regge la tesi che ancorava la decorrenza alla ritrasmissione del 12 maggio 2023: in quella sede l’amministrazione si era limitata a reinviare la medesima documentazione già trasmessa, su richiesta di chi aveva dichiarato di non ritrovarla. Per spostare il termine sarebbe stata necessaria la prova del cattivo funzionamento del sistema di ricezione, nel quadro del principio di vicinanza della prova; prova non fornita e anzi contraddetta dalla regolare ricezione, nello stesso giorno, dell’altra PEC.

Neppure può condividersi la decorrenza dalla pubblicazione all’albo pretorio, seguita dal primo giudice ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm.: quel criterio opera solo in assenza di notificazione o conoscenza individuale, qui verificatasi. I verbali non erano per legge soggetti a pubblicazione, essendolo solo il decreto rettorale di approvazione degli atti. Il ricorso per motivi aggiunti andava quindi dichiarato irricevibile.

Fondato è anche il sub-motivo: il secondo motivo dei motivi aggiunti introduceva per la prima volta censure puntuali alle valutazioni tecniche e agli atti presupposti. Il secondo motivo del ricorso introduttivo si risolveva invece in un’apodittica affermazione di prevalenza del proprio profilo, priva di analisi comparativa e di considerazione dei giudizi espressi, che non appaiono palesemente irragionevoli: esso è inammissibile per genericità.

Resta l’appello incidentale sulla nomina della commissione. Il motivo è infondato: l’università si è uniformata al giudicato, con sorteggio da una rosa di sei professori interni per Presidente e supplente e da dodici nominativi per i commissari, attinti alla lista ASN ed estesi a settore attiguo per esigenze numeriche. Le operazioni si sono svolte nel rispetto del principio di parità di genere, corrispondente a principio generale del diritto amministrativo; del sorteggio fa fede il verbale, fino a querela di falso. Il Consiglio di Dipartimento era titolato agli atti preparatori. La sentenza è quindi parzialmente riformata, con compensazione integrale delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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