Sopravvenuto superamento dell’esame imposto: ricorso improcedibile per difetto di interesse (TAR Lombardia n. 4219 del 17.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione dell’esito negativo della prova scritta dell’esame di abilitazione alla professione forense, il conseguimento del bene della vita richiesto per effetto del superamento dell’esame in una sessione successiva integra una sopravvenienza che determina la cessazione della materia del contendere per difetto sopravvenuto di interesse. Il ricorso è pertanto improcedibile, non potendo il giudice pronunciarsi su una domanda divenuta priva di utilità per il ricorrente. La declaratoria in rito giustifica la compensazione delle spese di lite, non essendo ravvisabile una soccombenza sostanziale della parte resistente.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato l’esito negativo della prova scritta dell’esame di avvocato, sessione 2024, chiedendo l’annullamento del giudizio di non sufficienza espresso mediante voto numerico e del conseguenziale provvedimento di non ammissione alla prova orale, previa tutela cautelare. Si è costituito il Ministero della Giustizia, contestando la fondatezza del ricorso.
Con ordinanza del 3 luglio 2025 il Tribunale ha fissato l’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm. In un diverso ma analogo giudizio il Collegio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 6-quater, del D.L. n. 215/2023 e dell’art. 1 della legge di conversione, nella parte relativa al differimento dell’entrata in vigore, per la sessione 2024, della disciplina dell’art. 46 della legge n. 247/2012, sospendendo il giudizio. Nel presente procedimento il Tribunale ha assegnato alle parti termine per interloquire sulla prospettata sospensione impropria ex art. 295 cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica attiene alla permanenza dell’interesse alla decisione a seguito di fatti sopravvenuti nel corso del giudizio. Il Collegio muove dalla considerazione che la ricorrente ha dichiarato, con memoria del 25 agosto 2026, di avere superato l’esame di avvocato nella sessione 2025 e di non avere più interesse alla definizione della causa.
Il Tribunale prende atto della dichiarazione e ne verifica le conseguenze sul piano processuale. La ricorrente ha ottenuto il bene della vita cui aspirava: l’abilitazione professionale, oggetto della pretesa sostanziale azionata in giudizio. La pronuncia di annullamento degli atti impugnati non sarebbe più in grado di arrecare alcuna utilità concreta alla parte.
La valutazione delle sopravvenienze conduce così alla declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Il Collegio non esamina quindi nel merito i motivi di impugnazione, né la prospettata questione di legittimità costituzionale, essendo venuto meno il presupposto per ogni ulteriore scrutinio.
Quanto alle spese, la pronuncia in rito e l’assenza di una soccombenza sostanziale giustificano la compensazione integrale tra le parti. Il dispositivo ordina infine l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa e dispone l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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