Recesso ad nutum dal conto titoli e buona fede nell’esecuzione del rapporto (ABF Collegio di Roma n. 1432 del 18.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il conto titoli è rapporto a tempo indeterminato, sicché le parti possono recedere ad nutum e la legge non impone al cliente la comunicazione delle ragioni del recesso, essendo questa incompatibile con la natura del potere esercitato. Il recesso resta però soggetto agli obblighi di buona fede e correttezza ex art. 1375 c.c., che impongono modalità e tempi non arbitrari. Il blocco dell’operatività «in tronco», senza preavviso e senza consentire al cliente di trasferire i titoli, è pertanto illegittimo. Il diritto al trasferimento dei titoli è pieno e non comprimibile. La domanda risarcitoria richiede la prova del danno ex art. 2697, primo comma, c.c. e, per il danno non patrimoniale, la lesione di interessi costituzionalmente rilevanti, non essendo sufficienti conseguenze bagatellari.

Il Fatto

Il ricorrente, studente inoccupato, si rivolge al Collegio lamentando il blocco del conto titoli disposto dall’intermediario intorno alla metà di marzo 2025, senza indicazione del motivo e con preannuncio della chiusura del rapporto entro un mese. L’intermediario, contattato tramite l’assistenza, inizialmente rassicura sul prossimo ripristino, poi qualifica la chiusura come irreversibile. Il cliente contesta anche l’ipotesi, mai confermata, di anomalie antiriciclaggio legate al flusso mensile di liquidità versatogli dal padre.

Il ricorrente domanda che l’intermediario espliciti le ragioni del blocco, consenta il trasferimento dei titoli e risarcisca il danno non patrimoniale da tempo perduto. L’intermediario non presenta controdeduzioni e non riscontra formalmente il reclamo.

La motivazione del Collegio

Il Collegio affronta tre profili: obbligo di motivazione del recesso, modalità temporali del blocco e domanda risarcitoria. Sul primo, richiama l’orientamento condiviso tra i Collegi territoriali: la previsione di un obbligo di motivazione è incompatibile con la natura del recesso ad nutum, la cui legittimità non può essere subordinata alla comunicazione delle ragioni sottese. Il cliente non può quindi avanzare pretese risarcitorie su questo specifico aspetto, salva la comprovata violazione dei principi di correttezza e buona fede.

Sul secondo profilo, il Collegio rileva che l’operatività è stata inibita sin dal marzo 2025, pur non essendo il conto stato chiuso immediatamente. In caso di recesso ad nutum dal conto titoli, ai sensi dell’art. 1838 c.c., la legge non prevede espressamente un preavviso minimo, a differenza di quanto accade per le operazioni in conto corrente, l’apertura di credito o il credito bancario. Tuttavia il blocco deve essere esercitato in conformità agli obblighi di buona fede e correttezza ex art. 1375 c.c., anche sul piano temporale, evitando sospensioni «in tronco».

Il Collegio valuta poi la condotta dell’intermediario. Dalle chat in atti emerge che al ricorrente era stato assicurato il contatto per lo svincolo dei titoli e della liquidità, ma l’intermediario non si è più fatto vivo. Non ha riscontrato formalmente il reclamo dell’08/04/2025 né si è costituito nel procedimento. Non risulta però che il ricorrente abbia attivato una formale procedura di trasferimento titoli presso un intermediario terzo.

In conclusione, appare censurabile il recesso privo di motivazione e di preavviso, in aderenza all’art. 1375 c.c., e sussiste il pieno diritto al trasferimento dei titoli. Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio richiama la natura ripristinatoria e non punitiva della responsabilità civile e l’onere probatorio ex art. 2697, primo comma, c.c.; secondo la Suprema Corte il danno non patrimoniale è ammissibile solo per la compromissione di interessi costituzionalmente rilevanti, non per conseguenze bagatellari. In assenza di prova del danno, la domanda va rigettata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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