Truffa online aggravata prevale sulla minorata difesa per remissione (Cass. pen. Sez. 2 n. 6155 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La legge n. 90 del 28 giugno 2024, all’art. 16, comma 1, lett. t), n. 1), ha introdotto nell’art. 640, secondo comma, cod. pen., l’aggravante di cui al n. 2-ter, che ricorre quando il fatto sia commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare l’identificazione dell’agente. L’intervento normativo ha sottratto dall’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen. l’ipotesi della truffa telematica, riservandole una considerazione autonoma. Per effetto della modifica del quarto comma dell’art. 640 cod. pen., la truffa aggravata ai sensi del n. 2-ter è procedibile a querela, mentre rimane procedibile d’ufficio la truffa aggravata dalla minorata difesa “comune”. La sopravvenuta procedibilità a istanza di parte, producendo un effetto concretamente favorevole per l’imputato, va ricondotta nell’ambito applicativo dell’art. 2, quarto comma, cod. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in conferma della sentenza del giudice per le indagini preliminari, aveva condannato l’imputato per il delitto di cui all’art. 640, secondo comma, n. 2-bis, cod. pen., commesso in data 1 febbraio 2019 attraverso contatti telematici e a distanza che non permettevano alla persona offesa di controllare l’identità del contraente. Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta remissione di querela.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Il ragionamento del Collegio prende le mosse dalla circostanza che la sentenza impugnata e lo stesso ricorso sono successivi al 17 luglio 2024, data di entrata in vigore della legge n. 90/2024. Tale novella ha introdotto nell’art. 640 cod. pen. la nuova aggravante del comma 2-ter, che ricorre per il fatto commesso a distanza con strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare l’identificazione dell’agente.

La Suprema Corte richiama il proprio precedente (Sez. 2, n. 22257 del 09/05/2025), evidenziando come il legislatore abbia recepito l’elaborazione giurisprudenziale che applicava l’aggravante comune della minorata difesa alle truffe commesse online. In particolare, è stato precisato che l’intervento normativo ha “enucleato” dalla fattispecie descritta al n. 5 dell’art. 61 cod. pen. un’ipotesi specifica di minorata difesa, individuata nella strumentalizzazione del mezzo telematico da parte dell’agente per garantirsi una posizione di vantaggio.

Il punto decisivo è che il legislatore, intervenendo contestualmente sul terzo comma dell’art. 640 cod. pen., ha operato una scelta puntuale: mentre ha mantenuto il regime di procedibilità d’ufficio per la truffa aggravata dalla minorata difesa comune, ha ripristinato la regola generale della querela per la truffa aggravata ai sensi del n. 2-ter (c.d. truffa telematica). La sopravvenuta procedibilità a istanza di parte, avendo un effetto concretamente favorevole per l’imputato, è stata ricondotta all’art. 2, quarto comma, cod. pen.

Nel caso di specie, la Corte territoriale si era limitata a valutare la sussistenza dell’aggravante della minorata difesa, insistendo sulla procedibilità d’ufficio, senza considerare che la contestazione era chiaramente evocatrice della nuova aggravante di cui al comma 2-ter dell’art. 640 cod. pen. La mancata applicazione del nuovo regime processuale ha determinato l’illegittimità della condanna. La Cassazione ha pertanto annullato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando il reato estinto per remissione di querela, con condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

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