Compenso al consulente di parte ammesso al patrocinio statale (Cass. civ. Sez. II n. 7035 del 15.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il compenso del consulente tecnico di parte della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato va liquidato secondo il D.M. n. 115 del 2002 e non in base alle tariffe professionali proprie dell’attività svolta. L’equiparazione tra consulente tecnico di parte e ausiliario del giudice discende dall’art. 83 del D.M. n. 115 del 2002 e dalla natura di munus publicum dell’incarico, che si riflette anche sul rapporto tra ausiliario e consulente. È infondata la tesi secondo cui avverso il provvedimento che definisce l’opposizione al decreto di liquidazione debba proporsi appello, poiché l’art. 15, comma 6, d.lgs. n. 150 del 2011 lo rende ricorribile per cassazione. Spetta al giudice di merito individuare la disciplina applicabile in forza del principio iura novit curia, senza violare il contraddittorio.
Il Fatto
Un professionista, biologo genetista forense, aveva svolto attività di consulenza tecnica in favore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale di Como, con decreto di liquidazione, aveva determinato il compenso; il professionista propose opposizione.
Con ordinanza del 23.11.2021 il Tribunale accolse in parte l’opposizione e liquidò il compenso sulla base della tariffa professionale dei biologi, di cui al D.M. 22.7.1993, n. 362, richiamando un precedente del 2011. Il ricorrente ha impugnato la decisione con ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con deposito di memorie illustrative.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il secondo e il terzo motivo. Con il secondo il ricorrente sosteneva che avverso l’ordinanza del Tribunale avrebbe dovuto proporsi appello. Il motivo è infondato: l’art. 15, comma 6, d.lgs. n. 150 del 2011 stabilisce che i provvedimenti emessi ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 non sono appellabili ma ricorribili per cassazione. Il ricorso è quindi la via corretta.
Il terzo motivo denunciava la violazione dell’art. 102 cod. proc. civ. e la carenza di motivazione, per avere il Tribunale applicato la tariffa dei biologi senza che sul punto vi fosse stata impugnazione. Anche questo motivo è infondato: spetta al giudice di merito individuare la disciplina applicabile in base al principio iura novit curia, nel rispetto della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che nella specie non risulta violata.
Il primo motivo è invece fondato. La Corte rileva che l’equiparazione tra consulente tecnico di parte e consulente tecnico d’ufficio risulta dall’art. 83 del D.M. n. 115 del 2002, che prevede la liquidazione dell’onorario di difensore, ausiliario del magistrato e consulente di parte con decreto di pagamento secondo le norme del testo unico.
Il collegio richiama la Corte costituzionale n. 128 del 2002, che ha valorizzato la natura di munus publicum dell’incarico del consulente, destinata a riflettersi anche sul rapporto tra ausiliario e consulente. Richiama inoltre la pronuncia della Cassazione n. 217 del 2019, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 131, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002 nella parte in cui prevede la prenotazione a debito anziché l’anticipazione da parte dell’erario, parificando le modalità di recupero del compenso per ausiliari e consulenti di parte a quelle dell’avvocato della parte non abbiente.
La Corte conferma infine il principio con i propri precedenti — Sez. II n. 2410 del 2023, Sez. II n. 18906 del 2020, Sez. VI-2 n. 7636 del 2019 — secondo cui, per le attività dei prestatori d’opera di cui il consulente d’ufficio sia stato autorizzato ad avvalersi, si applicano le medesime tabelle previste per gli onorari dei consulenti tecnici. Anche il compenso del consulente tecnico della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato va dunque liquidato ai sensi del D.M. n. 115 del 2002 e non sulla base delle tariffe professionali. Il ricorso è accolto, l’ordinanza cassata con rinvio al Tribunale di Como in persona di altro magistrato, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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