Contraddittorio non integro e nullità della sentenza di primo grado (Cons. Stato n. 4428 del 22.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il giudice d’appello può e deve verificare d’ufficio, in qualsiasi stato e grado, la sussistenza dei presupposti processuali e delle condizioni dell’azione, non essendo la relativa rilevabilità degradata dall’inerzia delle parti. In ipotesi di impugnazione di graduatorie sono controinteressati i partecipanti che, per effetto dell’ipotetico accoglimento del ricorso, subirebbero un pregiudizio anche solo in termini di postergazione. Se il primo giudice ha accolto il ricorso senza integrare il contraddittorio nei confronti di tali soggetti, il vizio è totalmente influente e impone l’annullamento della sentenza con rimessione della causa al primo giudice ex art. 105, comma 1, cod. proc. amm., non potendo il giudice d’appello limitarsi a integrare il contraddittorio in secondo grado.

Il Fatto

Un docente precario, inserito nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e partecipante all’aggiornamento disciplinato dall’ordinanza ministeriale n. 88/2024 per la fascia Sostegno, chiedeva che il servizio di leva fosse valutato al pari del servizio specifico, anche se prestato non in costanza di nomina. Impugnava quindi l’art. 15, comma 6, dell’ordinanza n. 88/2024, nella parte in cui circoscrive la valutazione del servizio di leva a quello prestato in costanza di nomina, e in via derivata le graduatorie formate dall’Ufficio scolastico regionale, nella parte in cui non gli attribuivano due punti per ogni mese di servizio militare.

Il ricorso era notificato al Ministero e a un solo controinteressato, collocato in posizione sovraordinata, ma non agli altri candidati che precedevano il ricorrente. Il TAR Lazio, con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm., accoglieva il ricorso richiamando una precedente pronuncia di Palazzo Spada. Il Ministero appellava, chiedendo la rimeditazione dell’orientamento favorevole al pieno riconoscimento del servizio militare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in limine che la definizione del merito è preclusa dalla non integrità del contraddittorio, non solo in appello ma prima ancora in primo grado. Richiamando l’Adunanza plenaria n. 4 del 2018, si afferma che il giudice amministrativo ha il potere-dovere di verificare le condizioni cui la legge subordina la decisione nel merito, senza che l’inerzia delle parti possa degradare la rilevabilità d’ufficio.

Quanto alla qualificazione dei controinteressati, la Sezione richiama il consolidato indirizzo secondo cui, in caso di impugnazione di graduatorie, sono tali i partecipanti che dall’accoglimento subirebbero un pregiudizio anche in termini di postergazione (Sez. IV n. 3076 del 2016; Sez. V n. 4333 del 2012). Nel caso concreto l’eventuale giudicato favorevole avrebbe consolidato la retrocessione di plurimi candidati collocati in posizione migliore.

Il primo giudice avrebbe potuto omettere l’integrazione solo se il ricorso fosse stato manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato, ai sensi dell’art. 49, comma 2, cod. proc. amm.. L’accoglimento esclude ex se tale deroga. La natura derogatoria della norma impone un’applicazione rigorosa, a presidio del principio del contraddittorio trasposto nell’art. 111, comma 2, Cost. e richiamato dalle fonti internazionali. La sentenza semplificata, inoltre, richiede espressamente l’accertamento della completezza del contraddittorio.

La Sezione esclude che il vizio possa essere superato invocando i commi 3 e 5 dell’art. 95 cod. proc. amm., che consentono al giudice d’appello di decidere con o senza integrazione. Il Collegio distingue tre ipotesi: il vizio è ininfluente quando il primo giudice ha respinto il ricorso e l’appello conferma; è parzialmente influente quando l’appello ritiene fondato il ricorso respinto in primo grado, con integrazione in appello; è totalmente influente quando il primo giudice ha accolto annullando un provvedimento favorevole ai terzi pretermessi.

In quest’ultima ipotesi, che ricorre nel caso di specie, il giudice d’appello non può che annullare la sentenza e rinviare la causa al primo giudice ex art. 105, comma 1, cod. proc. amm., risultando inutile integrare preliminarmente il contraddittorio in appello. La causa è rimessa al TAR Lazio, Sezione Terza Bis, in diversa composizione ai sensi degli artt. 17 cod. proc. amm. e 51, n. 4, cod. proc. civ., con compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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