Prima concessione demaniale marittima: durata di sei anni e autotutela esecutiva (TAR Sicilia n. 911 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di scadenza fissato dal legislatore per le concessioni demaniali marittime già in essere non si applica al primo rilascio del titolo concessorio. A quest’ultimo si applica la durata di sei anni prevista dall’art. 2, comma 1, della l.r. n. 32/2020, non essendo il privato tenuto a subire una durata ridotta in ragione di una disciplina dettata per il diverso fenomeno della proroga. La dichiarazione con cui il richiedente conferma l’interesse al rilascio non integra rinuncia alla tutela giurisdizionale, quando non contenga alcuna espressa abdicazione. La pubblica amministrazione concedente, richiesta dal concessionario, è tenuta a rimuovere gli ostacoli materiali che impediscono il godimento del bene, esercitando i poteri di autotutela esecutiva riconosciuti dall’art. 823, comma 2, cod. civ. e dall’art. 21-ter della legge n. 241/1990.

Il Fatto

La ricorrente presentava nel 2022 istanza per ottenere una concessione di un’area attrezzata per il ricovero di imbarcazioni da diporto, di complessivi mq. 325,24, in località Torre Faro nel Comune di Messina. L’amministrazione regionale esitava l’istanza due anni dopo, rilasciando il titolo ma fissandone la scadenza al 31 dicembre 2024, in applicazione del D.A. n. 1784 del 30.12.2023.

La ricorrente impugnava il provvedimento nella sola parte relativa alla durata, invocando il termine di sei anni previsto per le nuove concessioni dalla legge regionale, e lamentava altresì la mancata rimozione di imbarcazioni e di persone presenti nell’area, segnalata all’amministrazione senza riscontro. Il TAR accoglieva l’istanza cautelare con ordinanza n. 472/2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riqualifica in parte la domanda ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a. La censura sulla mancata consegna dell’area libera da persone e cose non è volta all’annullamento del provvedimento, ma integra un’autonoma azione di condanna della p.a. a rimuovere ogni ostacolo alla fruizione del bene.

La giurisdizione amministrativa sussiste in forza dell’art. 113, comma 1, lett. b), c.p.a., che attrae le controversie sui rapporti di concessione di beni pubblici, con eccezione delle sole questioni relative a indennità, canoni e corrispettivi. Il richiamo alla Cass. Sez. Un. n. 35513/2023 conferma che la giurisdizione ordinaria opera quando la p.a. agisce in posizione paritetica; nel caso concreto, invece, il privato invoca la spendita di un potere pubblicistico di autotutela esecutiva.

Sul primo motivo, il Collegio richiama la propria sentenza n. 4083/2024, resa con rinvio motivazionale ex art. 74 c.p.a., e distingue nettamente il primo rilascio dalla proroga. La scadenza del 31 dicembre 2024 è stata prevista per evitare la proroga sine die di concessioni già in essere e la chiusura del mercato; essa non può essere estesa a chi ottiene il titolo per la prima volta. Trova quindi applicazione l’art. 2, comma 1, della l.r. n. 32/2020, che consente il rilascio di nuove concessioni per sei anni, nelle more dell’approvazione dei PUDM e in coerenza con il piano adottato in via preliminare.

Nessun rilievo assume la dichiarazione con cui la ricorrente ha confermato l’interesse al rilascio: l’alternativa era rinunciare a una pretesa già coltivata, e dall’atto non emerge alcuna espressa rinuncia al ricorso. Il Collegio aggiunge che, se l’amministrazione avesse ritenuto necessaria la gara, avrebbe dovuto respingere l’istanza, non rilasciare un titolo senza selezione per una durata esigua e contrastante con il dato normativo regionale.

Accolto il primo motivo, la terza censura resta assorbita. Quanto all’azione di condanna, il Collegio osserva che il vantaggio giuridico attribuito con la concessione deve concretizzarsi sul piano materiale. Di fronte a comportamenti abusivi di terzi, la p.a., ove richiesta, è tenuta alla loro rimozione esercitando i poteri di tutela dei beni demaniali previsti dall’art. 823, comma 2, cod. civ. e dall’art. 21-ter della legge n. 241/1990. Il ricorso è quindi accolto con annullamento parziale e condanna al facere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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