La ratifica ex art. 1399 c.c. sana il licenziamento intimato da organo privo di potere (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5458 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il licenziamento intimato da un organo privo del potere di rappresentanza del datore di lavoro non è nullo, né annullabile, ma temporaneamente privo di effetti nei confronti dell’ente, che è l’unico soggetto legittimato a far valere tale inefficacia finché non intervenga la ratifica. La ratifica, ai sensi dell’art. 1399 c.c., può intervenire anche per mezzo della costituzione in giudizio del datore e spiega efficacia retroattiva, impedendo al lavoratore di opporre preclusioni o decadenze medio tempore verificatesi. La violazione di norme statutarie di un ente associativo non riconosciuto, che non integrano norme imperative, non determina la nullità del recesso. L’eccezione di difetto del requisito dimensionale di cui all’art. 18, comma ottavo, l. n. 300/1970 costituisce eccezione in senso lato ed è proponibile anche nella fase di opposizione del rito cd. Fornero.
Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare intimatogli dal Presidente di un ente paritetico di formazione, deducendo la violazione delle norme statutarie che riservavano il potere di recesso al Consiglio di amministrazione. Il Tribunale, nella fase di opposizione, dichiarava l’illegittimità del licenziamento, applicando la tutela obbligatoria di cui all’art. 8 l. n. 604/1966 per insussistenza del requisito dimensionale. La Corte d’appello rigettava il reclamo del lavoratore, il quale proponeva ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità ha disatteso i primi due motivi, concernenti la dedotta nullità del licenziamento per violazione delle regole statutarie sulla competenza. Richiamando il principio per cui il licenziamento intimato da organo privo del potere di rappresentanza non è nullo ma temporaneamente inefficace, la Corte ha affermato che l’intervenuta ratifica da parte dell’organo competente, ai sensi dell’art. 1399 c.c., sana il vizio con efficacia retroattiva. Ha inoltre escluso che le norme dello statuto di un’associazione non riconosciuta possano qualificarsi come norme imperative, la cui violazione determinerebbe una nullità di protezione.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha respinto la tesi dell’inammissibilità dell’eccezione di carenza del requisito dimensionale sollevata solo nella fase di opposizione. Ha chiarito che l’opposizione ex art. 1, comma 51, l. n. 92/2012 è una prosecuzione del giudizio di primo grado e che l’eccezione in questione, avendo natura di eccezione in senso lato, è proponibile anche in tale sede.
Il quarto e il quinto motivo, volti ad ottenere la tutela reintegratoria dell’art. 18, comma quarto, l. n. 300/1970, sono stati rigettati perché l’accertato difetto del requisito dimensionale, non impugnato dal lavoratore, rendeva applicabile esclusivamente la tutela indennitaria.
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Nota della Redazione
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