Improcedibile il ricorso per cassazione se manca il deposito della relata di notifica nel termine di venti giorni (Cass. civ. Sez. 2 n. 7998 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione relativa all’avvenuta notificazione della sentenza impugnata costituisce l’attestazione di un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 cod. proc. civ., in quanto manifestazione dell’autoresponsabilità della parte. Tale dichiarazione fa sorgere, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., l’onere di depositare, nel termine di venti giorni dalla notifica del ricorso, copia della sentenza munita della relata di notifica. La mancata produzione della relata di notifica determina l’improcedibilità del ricorso, da rilevare d’ufficio, quando la documentazione non sia stata depositata neppure dal controricorrente e non sia nella disponibilità del giudice. L’improcedibilità non è sanata dalla mancata contestazione della controparte né dal deposito tardivo della relata, effettuato unitamente all’istanza di decisione ex art. 380-bis cod. proc. civ., poiché tale deposito è inammissibile ove eseguito oltre il termine prescritto.
Il Fatto
Alcune parti avevano proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma che, in riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato la loro domanda volta ad ottenere l’accertamento della simulazione di un contratto di compravendita immobiliare.
Nel ricorso, le parti dichiaravano che la sentenza impugnata era stata notificata il 6-2-2024. Il consigliere delegato, verificata l’assenza della relata di notifica nel fascicolo telematico, formulava la proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis cod. proc. civ., rilevando che la notificazione del ricorso era avvenuta il 5-4-2024 e quindi oltre il termine breve. Successivamente, le ricorrenti chiedevano la decisione del ricorso, producendo la relata di notifica mancante.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente escluso la sussistenza di un’incompatibilità del consigliere relatore per essere stato anche l’estensore della proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ., richiamando il principio enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 9611 del 2024.
Nel merito, la Corte ha confermato integralmente la proposta di definizione accelerata, dichiarando l’improcedibilità del ricorso. L’indirizzo giurisprudenziale è univoco e consolidato: la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza contenuta nel ricorso vincola la parte, che ha l’onere di depositare la copia della sentenza con la relata di notifica nel termine di venti giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità. Tale sanzione non può essere evitata, neppure attraverso la c.d. prova di resistenza, quando la notificazione del ricorso risulti comunque perfezionata entro il termine.
La Corte ha, inoltre, chiarito che il deposito della relata di notifica effettuato solo con la richiesta di decisione ex art. 380-bis cod. proc. civ. è inammissibile, in quanto tardivo, e che l’improcedibilità è d’ufficio, non essendo sanata dalla mancata contestazione della controparte. Si è infine precisato che tale conclusione non contrasta con l’art. 6 CEDU, come affermato dalla Corte EDU nella sentenza Patricolo e altri c. Italia del 23 maggio 2024, trattandosi di una sanzione adeguata al fine di assicurare il rapido svolgimento del giudizio di legittimità dopo due gradi di merito.
In ragione della soccombenza, la Corte ha condannato le ricorrenti alla rifusione delle spese e, trattandosi di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., ha applicato l’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., condannandole al pagamento di una somma equitativa a favore della controricorrente e alla cassa delle ammende, oltre alla declaratoria dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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