La definizione agevolata ex lege n. 197/2022 estingue il giudizio e la scelta fiscale del contribuente non è sindacabile (Cass. civ. Sez. 5 n. 16405 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione del contribuente alla definizione agevolata disciplinata dall’art. 1, commi da 186 a 204, della legge n. 197/2022, perfezionata con il tempestivo versamento delle somme dovute e senza che l’Amministrazione abbia notificato un diniego nel termine previsto, determina l’estinzione del giudizio limitatamente alla controversia concernente l’atto definito, con conseguente cessazione della materia del contendere. In tema di abuso del diritto ex art. 10-bis della legge n. 212/2000, la valutazione del giudice di merito circa la sussistenza di valide ragioni extrafiscali non marginali è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua e non illogica. La censura di violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando si contesti l’attribuzione dell’onere della prova a una parte diversa da quella gravata, non anche quando si critichi la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società contribuente due avvisi di accertamento per l’anno 2011, uno ai fini IRES e l’altro ai fini IRAP, disconoscendo la deducibilità della quota di ammortamento dell’avviamento iscritto a seguito dell’acquisizione di un ramo d’azienda da una società consociata. L’operazione, perfezionata nel dicembre 2000, era stata qualificata dall’Ufficio come elusiva, in quanto finalizzata al trasferimento di perdite fiscali in scadenza al di fuori della disciplina sul riporto.
La società impugnava gli atti impositivi con ricorso cumulativo, ottenendo l’annullamento sia in primo grado sia in appello. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia confermava la decisione di prime cure, riconoscendo la sussistenza di valide ragioni extrafiscali. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rilevato che, nelle more del giudizio, la società aveva definito la controversia relativa all’avviso IRAP ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 204, della legge n. 197/2022, versando integralmente le somme dovute nel termine del 30 settembre 2023, senza che l’Amministrazione notificasse un diniego entro il 30 settembre 2024. Ne deriva che, ai sensi del comma 198, il giudizio deve essere dichiarato estinto e va pronunciata la parziale cessazione della materia del contendere per quella sola controversia, richiamando il principio già affermato da Cass. n. 30945/2019, Cass. n. 29293/2020 e Cass. n. 3338/2024. La disamina delle censure è rimasta, pertanto, circoscritta all’avviso di accertamento IRES.
Nel merito, la Corte ha ritenuto il motivo in parte inammissibile, in parte infondato. L’Amministrazione aveva dedotto la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 212/2000 e dell’art. 84 del d.P.R. n. 917/1986, contestando la valutazione della CTR che aveva escluso la natura abusiva dell’operazione. Sul punto, i giudici di legittimità hanno osservato che la CTR aveva correttamente applicato il principio per cui, una volta sussistenti valide ragioni extrafiscali non marginali, le operazioni sono opponibili all’Amministrazione finanziaria. Le censure erariali, dietro lo schermo della dedotta violazione di legge, sollecitavano in realtà un non consentito riesame del merito, avendo la CTR congruamente motivato la sussistenza di esigenze di rafforzamento patrimoniale ed efficientamento commerciale.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 2697 c.c., la Corte ha ribadito che essa è deducibile per cassazione solo laddove si contesti l’attribuzione dell’onere probatorio a una parte diversa da quella che ne era gravata, non quando si critichi la valutazione delle prove. Ha inoltre precisato che la scelta del contribuente di non utilizzare un regime di neutralità fiscale non può essere censurata, in virtù della libertà di scelta garantita dal comma 4 dell’art. 10-bis della legge n. 212/2000 tra regimi opzionali diversi.
Il ricorso è stato quindi rigettato per la parte relativa all’IRES, con condanna dell’Agenzia alle spese di lite, mentre per la controversia definita in via agevolata le spese sono rimaste a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell’art. 1, comma 198, secondo periodo, della legge n. 197/2022. La Corte ha infine escluso l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, sia per la natura del provvedimento sia per l’ammissione ex lege dell’Agenzia alla prenotazione a debito del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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