Successione ereditaria e liquidazione del saldo: onere della prova dell’opposizione dell’erede (ABF Collegio di Torino n. 1225 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione del saldo dei rapporti caduti in successione, l’intermediario che vi provveda in favore di un coerede non risponde del pregiudizio asseritamente subito dall’altro erede ove non risulti provata l’opposizione o la diffida che sarebbe stata inviata prima della liquidazione. Il rischio della mancanza o insufficienza della prova di un fatto controverso grava, ai sensi dell’art. 2697 c.c., sulla parte che lo ha affermato e aveva interesse a dimostrarlo. Il Collegio, in forza del principio della ragione più liquida, può definire la controversia in base alla questione di merito più evidente, anche senza rispettare rigorosamente l’ordine logico delle questioni. La richiesta del ricorrente di conoscere il quantum liquidato all’altro coerede, non reiterata nel reclamo, resta assorbita dalla decisione di merito.
Il Fatto
Il ricorrente, in qualità di coerede del padre defunto, contesta che l’intermediario abbia liquidato l’intero saldo del dossier titoli intestato al de cuius in favore della sorella, anch’essa coerede. Sostiene di avere formalmente diffidato la banca dal procedere, poiché la successione non era definita: la madre aveva revocato la rinuncia inizialmente resa e aveva contestato il testamento, avviando la mediazione. Chiede che l’intermediario indichi la somma liquidata alla sorella, che ne sia dichiarata l’illegittimità e che sia accertata la responsabilità per gli eventuali danni.
L’intermediario eccepisce l’inammissibilità della domanda di conoscere il quantum, perché formulata per la prima volta in sede di ricorso e non nel reclamo. Nel merito afferma di avere liquidato in adempimento della decisione n. 13205 del 24/05/2021 del Collegio di Torino e di non avere mai ricevuto la sedicente diffida del 25/02/2021.
La motivazione del Collegio
Il Collegio rileva che il primo reclamo risale al 25/01/2022 ed è anteriore di oltre dodici mesi al ricorso, proposto il 03/09/2025. Il secondo reclamo del 10/04/2025, presentato circa cinque mesi prima, non reitera la domanda di conoscere la somma liquidata. L’eccezione di asimmetria tra reclamo e ricorso sarebbe quindi fondata.
Il Collegio sceglie tuttavia di non rispettare rigorosamente l’ordine logico delle questioni, richiamando l’art. 276 c.p.c. e il principio della ragione più liquida, confermato da Cass. Sez. Un. n. 9936 del 2014. La soluzione più rapida ed agevole è offerta dal merito.
Dalla ricostruzione emerge che la liquidazione sarebbe avvenuta in data 15/06/2021, in coerenza con la decisione n. 13205 del 24/05/2021 con cui il Collegio di Torino aveva accolto il ricorso della sorella. La ricorrente si è limitata a riferire della diffida del 25/02/2021, ma non l’ha versata agli atti; ha prodotto solo la corrispondenza successiva alla liquidazione. La banca nega di avere ricevuto opposizioni.
La questione decisiva è quindi di natura probatoria. Ai sensi dell’art. 2697 c.c., il rischio della mancanza o insufficienza della prova di un fatto controverso grava sulla parte che lo ha affermato e che aveva interesse a dimostrarlo. La ricorrente non ha provato l’opposizione né la pendenza di un giudizio sul testamento. Il Collegio non può pertanto che respingere il ricorso.
La decisione conferma l’orientamento secondo cui la legittimazione del coerede non impedisce la liquidazione all’erede, ma la tutela dell’erede che intenda opporsi passa attraverso un’onere probatorio rigoroso, che non può essere sostituito da mere allegazioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.