Frazionamento degli interventi edilizi e soglia volumetrica per il piano attuativo (TAR Emilia-Romagna n. 1603 del 14.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione della conformità dell’intervento edilizio oggetto di SCIA va condotta in modo unitario e sistematico sul compendio immobiliare complessivamente interessato, non sui singoli lotti o sui singoli titoli frazionatamente presentati. Il frazionamento degli interventi non consente di eludere la soglia volumetrica oltre la quale la normativa urbanistica impone l’intervento urbanistico preventivo in luogo dell’atto diretto. Qualora il provvedimento inibitorio sia plurimotivato, la validità anche di una sola delle argomentazioni autonomamente poste a base dell’atto è sufficiente a sorreggerne il contenuto, ai sensi dell’art. 19, comma 3, legge n. 241/1990. L’eventuale mancata sottoscrizione della comunicazione di inefficacia non determina nullità quando l’atto, di natura vincolata, è univoco nel contenuto e ha raggiunto lo scopo.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di un immobile in un’area qualificata come ex Consorzio Agrario, di estensione pari a circa quattro ettari e mezzo, presentava in data 7 agosto 2020 una SCIA per la ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione di fabbricati a uso magazzino, con volumetria complessiva dichiarata tra i 20.000 e i 30.000 mc. Il Comune dapprima comunicava l’inefficacia della segnalazione per carenza documentale e per il contrasto con le previsioni del R.U.E. in materia di distanze e di soglia volumetrica; poi, con nota dell’8 settembre 2020, ribadiva l’inutilità della documentazione integrativa prodotta il 24 agosto 2020; infine, con ordinanza dell’11 settembre 2020, disponeva il divieto di prosecuzione dell’attività e il ripristino dello stato dei luoghi.

La società impugnava l’ordinanza e gli atti presupposti, deducendo la violazione del termine perentorio per l’esercizio dei poteri inibitori, l’illegittimità del rifiuto delle integrazioni e l’erroneità delle violazioni contestate. Chiedeva inoltre la condanna al risarcimento dei danni patiti per il ritardo. La domanda cautelare veniva respinta con ordinanza n. 423 dell’11.11.2020.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina prioritariamente il merito, applicando il principio di economia dei mezzi processuali, invocato dalla giurisprudenza citata, che consente di derogare all’ordine delle questioni dell’art. 276 c.p.c. e degli artt. 49, comma 2, e 74 del c.p.a., privilegiando lo scrutinio della ragione più liquida. L’eccezione di improcedibilità sollevata dal Comune resta così assorbita.

Il primo motivo, incentrato sulla violazione del termine di trenta giorni e sulla pretesa nullità della comunicazione di inefficacia per mancanza di sottoscrizione, è respinto. Il Collegio ritiene che le comunicazioni telematiche riportassero con certezza la provenienza dal Comune e che siano state effettivamente conosciute dagli interessati, tanto da determinare la produzione della documentazione integrativa. L’amministrazione è quindi intervenuta tempestivamente nell’adozione del provvedimento inibitorio.

Quanto al secondo motivo, il Collegio muove dal carattere plurimotivato dell’atto, per cui la validità anche di una sola delle argomentazioni autonomamente poste a base del provvedimento ne sorregge il contenuto. Il Comune ha rilevato sia carenze documentali sia due distinte violazioni edilizie: il mancato rispetto delle distanze ai sensi dell’art. 24 del R.U.E. e il superamento delle soglie di cui all’art. 59 del R.U.E.. La documentazione integrativa, prodotta il 24 agosto 2020, è sopraggiunta dopo la comunicazione di inefficacia, per cui correttamente è stata applicata la disciplina dell’art. 14 della L.R. n. 15/2013, che impone la verifica di completezza entro cinque giorni lavorativi.

Nel respingere la tesi secondo cui la soglia dei 30.000 mc andrebbe riferita al singolo edificio e non all’intero lotto, il Collegio valorizza la qualificazione dell’area come compendio unitario. Il frazionamento degli interventi risulta preordinato a evitare l’applicazione della disposizione, mentre ogni complesso immobiliare deve essere suscettibile di considerazione unitaria sotto il profilo dell’impatto urbanistico e del conseguente pregiudizio al regolare assetto del territorio. Risulta pertanto corretta la qualificazione dell’amministrazione, che ha considerato complessivamente demolizione con ricostruzione parzialmente fuori sagoma, cambio d’uso e volumetria di 19.989,90 mc, senza previsione dei parcheggi pubblici e delle dotazioni del verde.

Inconferente è poi il richiamo alle disposizioni del D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, che ha riscritto il comma 1-ter dell’art. 2-bis d.P.R. n. 380/2001: nel caso di specie l’ordine di divieto attiene a un profilo propriamente urbanistico, necessitando le opere di un piano attuativo. Il ricorso è quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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