Opposizione allo stato passivo e data certa della scrittura privata: inammissibile il ricorso che rivisita il merito (Cass. civ. Sez. 1 n. 12744 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione allo stato passivo, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. non può essere dedotto per contestare l’erronea ricognizione della fattispecie concreta effettuata dal giudice di merito attraverso la valutazione delle risultanze di causa, risolvendosi tale doglianza nella richiesta di una nuova, inammissibile, rivisitazione del merito. La certezza della data di una scrittura privata non autenticata, ai sensi dell’art. 2704 cod. civ., non può essere desunta da altri documenti che, a loro volta, non abbiano data certa e non siano quindi opponibili alla procedura.
Il Fatto
Il Tribunale di Tivoli aveva respinto l’opposizione allo stato passivo presentata da alcuni soci nei confronti della società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa. Gli opponenti, che avevano sottoscritto un contratto di adesione a un fondo di accumulo versando una somma di denaro, lamentavano la mancata ammissione del proprio credito al passivo, sostenendo di aver fornito la prova dell’esistenza e dell’anteriorità del titolo. Il tribunale, invece, aveva ritenuto che la documentazione prodotta non fosse idonea a dimostrare la data certa della scrittura privata, requisito necessario per l’opponibilità del credito alla procedura.
Il decreto è stato impugnato per cassazione dalle parti soccombenti, che hanno dedotto un unico motivo di ricorso, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione alla documentazione versata in atti.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente ricordato che il vizio di violazione di legge consiste nell’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma, implicando un problema interpretativo della stessa. Al contrario, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità.
Con la prima censura, le ricorrenti hanno richiesto una nuova lettura della documentazione volta a dimostrare l’esistenza del titolo genetico del credito. La Corte ha ritenuto tale doglianza inammissibile, in quanto diretta a sollecitare una rivisitazione del merito e dello scrutinio degli atti istruttori, attività inibita al giudice di legittimità.
Con la seconda censura, è stata dedotta la questione del timbro bancario quale fatto dimostrativo dell’anteriorità del contratto di adesione. Sul punto, la Corte ha osservato che la deduzione risulta nuova, essendo stata articolata per la prima volta in cassazione, e comunque non dirimente, atteso che il timbro bancario non riveste valore fidefacente. La mancata deduzione della questione nel giudizio di merito avrebbe altresì imposto di censurare l’eventuale omissione con il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Con la terza censura, le ricorrenti hanno tentato di evincere la data certa del contratto dagli estratti conto bancari, anch’essi sprovvisti di data certa. La Corte ha richiamato il principio consolidato per cui la certezza della data di una scrittura privata non autenticata non può essere desunta da documenti che, a loro volta, non abbiano data certa, non essendo quindi opponibili alla procedura concorsuale. Le ulteriori doglianze relative alla mancata ammissione delle prove costituende sono state infine dichiarate inammissibili per genericità e per l’assenza di indicazione della loro decisività. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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