Sanzione per inottemperanza alla demolizione e vincoli non dimostrati (TAR Calabria n. 179 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio cautelare avverso la sanzione pecuniaria per inottemperanza all’ordine di demolizione di cui all’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001, il ricorrente che non abbia contestato la notificazione del presupposto verbale di accertamento dell’inottemperanza non può dolersi, in tale fase, della pretesa impossibilità o difficoltà di assicurare l’integrale ripristino dello stato dei luoghi. Tale doglianza avrebbe dovuto essere proposta avverso il provvedimento accertativo presupposto, data la natura vincolata della successiva sanzione.
Costituisce, inoltre, onere del destinatario dell’ingiunzione a demolire dimostrare — ad esempio mediante deposito di un regolare certificato di destinazione urbanistica — che l’area abusivamente trasformata non sia soggetta ai vincoli di cui all’art. 27, comma 2, T.U.E.. Quanto al periculum in mora, il danno meramente economico, in quanto risarcibile per equivalente, non è di per sé idoneo a giustificare la sospensione del provvedimento impugnato, in assenza di allegazione e prova dell’impossibilità di far fronte alle richieste economiche dell’amministrazione senza pregiudizio alle esigenze di vita quotidiana.
Il Fatto
I ricorrenti — indicati come “il contribuente” — impugnavano l’ordinanza del Comune di Sinopoli n. 8 del 27.05.2026, con cui era stata loro irrogata una sanzione pecuniaria di importo pari a € 20.000,00 per l’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001. Il provvedimento sanzionatorio presupponeva l’ordinanza di demolizione n. 14 del 17.11.2025 e il connesso verbale di accertamento dell’inottemperanza, redatto a seguito di sopralluogo. I ricorrenti chiedevano l’annullamento del provvedimento e la sospensione cautelare della sua efficacia, deducendo pregiudizi economici derivanti dall’obbligo di pagamento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria, in sede di esame sommario tipico della fase cautelare, ha ritenuto il ricorso non assistito dal necessario fumus boni iuris. Il Collegio ha evidenziato che i ricorrenti non avevano contestato l’intervenuta notificazione del verbale di accertamento dell’inottemperanza, elemento presupposto del provvedimento sanzionatorio. Da tale mancata contestazione discende, prima facie, la legittimità della sequenza procedimentale che ha condotto all’irrogazione della sanzione.
Il Tribunale ha inoltre precisato che le doglianze relative alla pretesa impossibilità o difficoltà di assicurare l’integrale ripristino dello stato dei luoghi avrebbero dovuto essere proposte avverso il presupposto provvedimento accertativo dell’inottemperanza, e non direttamente contro la sanzione. Ciò in ragione della natura vincolata del provvedimento sanzionatorio, che costituisce conseguenza automatica dell’accertamento dell’inottemperanza non contestato.
Quanto alla dedotta insussistenza dei vincoli paesaggistici sull’area, il Collegio ha affermato che gravava sui ricorrenti — entrambi destinatari dell’ingiunzione di demolizione — l’onere di dimostrare, mediante produzione documentale quale un regolare certificato di destinazione urbanistica, che l’area abusivamente trasformata non fosse soggetta ai vincoli di cui all’art. 27, comma 2, T.U.E.. La mancata prova di tale circostanza impedisce di ritenere sussistente il fumus della pretesa azionata.
Il TAR ha infine escluso la sussistenza del periculum in mora, rilevando che i ricorrenti avevano paventato esclusivamente pregiudizi di natura economica, risarcibili per equivalente, senza allegare né provare l’impossibilità di corrispondere le somme richieste dal Comune, tale da compromettere le esigenze di vita quotidiana fino alla definizione del merito.
Il Collegio ha, infine, disposto un incombente istruttorio, ordinando al Comune di Sinopoli — non costituito in giudizio — di depositare, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, copia dell’ordinanza di demolizione n. 14 del 17.11.2025 e del connesso verbale di accertamento dell’inottemperanza, atti presupposti del provvedimento impugnato, in vista della fissazione dell’udienza pubblica di discussione del ricorso.
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Nota della Redazione
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