L’atto interlocutorio non elide l’obbligo di provvedere e il silenzio-inadempimento (C.G.A.R.S. n. 528 del 09.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’adozione di un atto interlocutorio con cui l’amministrazione si limiti a richiedere integrazioni documentali non integra provvedimento conclusivo del procedimento e non fa venir meno l’obbligo di provvedere con provvedimento espresso. Ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990, rileva il solo decorso del termine di legge senza conclusione del procedimento, dovendosi prescindere da ogni attività endoprocedimentale. La morte del legale rappresentante di un ente munito di personalità giuridica non comporta l’interruzione del processo, poiché il concetto di rappresentanza legale di cui all’art. 299 cod. proc. civ. concerne solo i soggetti incapaci; il differimento della trattazione resta una mera facoltà del giudice. Il giudice può verificare d’ufficio, dall’esame del fascicolo, la qualità di rappresentante legale risultante dalla visura.
Il Fatto
La società appellante aveva presentato al Comune, in data 29 marzo 2023, istanza di rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di una Comunità Terapeutica Assistita destinata a posti letto per pazienti psichiatrici. Decorsi i termini del d.P.R. n. 380/2001 senza alcun provvedimento, la società proponeva ricorso ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. per l’accertamento del silenzio-inadempimento.
Il TAR Sicilia, Sezione Prima, con sentenza n. 452/2024, dichiarava l’improcedibilità del ricorso, ritenendo che una nota comunale del 27 luglio 2023, con cui venivano richieste ulteriori integrazioni documentali e si preannunciava l’archiviazione in caso di inerzia, fosse idonea a rimuovere la denunciata inerzia. Avverso tale decisione la società proponeva appello, dolendosi anche del mancato differimento dell’udienza richiesto per la morte del proprio amministratore. Il Comune resisteva e proponeva appello incidentale subordinato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene infondato il primo motivo. La morte del legale rappresentante di un ente con personalità giuridica non determina interruzione del processo: il richiamo all’art. 299 cod. proc. civ. opera solo per i soggetti incapaci, mentre gli amministratori degli enti sono mandatari degli stessi. Richiamando Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 2817 del 2018, la Corte afferma che il mutamento della persona fisica investita della rappresentanza è privo di efficacia interruttiva, cosicché il rinvio della trattazione costituiva per il primo giudice solo una facoltà e non un obbligo processuale.
È invece fondato il secondo motivo. La giurisprudenza, richiamata mediante Cons. Stato, Sez. V, n. 4473 del 2013, ha chiarito che l’art. 2 della legge n. 241/1990 impone all’amministrazione di concludere ogni procedimento con provvedimento espresso entro un termine certo. Rileva il solo decorso del termine di legge senza conclusione del procedimento, dovendosi prescindere da ogni attività endoprocedimentale eventualmente svolta.
Il Collegio precisa che, a prescindere dal momento del deposito dei documenti in primo grado, è dato fattuale che la sentenza impugnata abbia deciso senza conoscere gli stessi e senza dare atto del loro deposito, seppur tardivo. Ciò che assume rilievo è la natura interlocutoria dell’atto posto a fondamento della decisione di prime cure: avendo valore interlocutorio, esso non ha fatto venire meno l’inerzia dell’amministrazione.
Quanto all’eccepita archiviazione, la Corte rileva che la nota del 3 agosto 2022 intimava l’integrazione documentale già prima del giudizio, minacciando l’archiviazione in caso di inerzia. Tuttavia la successiva richiesta documentale dà atto della non avvenuta archiviazione, richiedendo nuovamente la documentazione: non può dunque ritenersi che il procedimento si fosse interrotto. Persiste il dovere di concludere con provvedimento espresso.
L’appello incidentale è respinto. La prima censura è infondata in fatto, risultando dalla visura la qualità di rappresentante legale del sottoscrittore del ricorso, dato verificabile d’ufficio. Le ulteriori censure non reggono: non è stato chiesto l’accertamento del silenzio assenso e l’atto richiamato non ha valore di provvedimento conclusivo. In riforma della sentenza appellata, il Collegio dichiara l’obbligo del Comune di concludere il procedimento con provvedimento espresso entro novanta giorni dalla pubblicazione, compensando le spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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