La ragione più liquida consente di decidere la causa sulla questione di (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20598 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre. L’approccio interpretativo impone la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo, in funzione di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, e sostituisce il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c. Ne consegue che non è censurabile, per difetto di pronuncia, la decisione che abbia ritenuto preliminare l’esame della fondatezza delle pretese invece della questione sulla legittimazione passiva. In sede di legittimità, poi, il ricorso che non operi uno specifico raffronto tra la ratio decidendi impugnata e le disposizioni asseritamente violate è inammissibile.
Il Fatto
Un lavoratore aveva convenuto in giudizio una società e altri soggetti per ottenere il pagamento di differenze retributive, del compenso per lavoro straordinario, delle spettanze per mansioni superiori e del relativo TFR. Il Tribunale aveva respinto tutte le domande.
La Corte d’appello, investita del gravame dal lavoratore, lo aveva rigettato applicando il principio della ragione più liquida: dalla istruttoria non risultavano fondate le pretese, con assorbimento di ogni questione sulla legittimazione passiva. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; gli intimati non hanno svolto difese.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui si denunciava l’omesso esame della questione sulla legittimazione passiva di alcuni soggetti e la conseguente formazione di un giudicato interno. Il motivo è inammissibile. La Corte territoriale non si è pronunciata su tale problematica perché, in applicazione del principio della ragione più liquida, ha ritenuto preliminare l’esame della fondatezza delle pretese dell’originario ricorrente.
Tale assunto è corretto in diritto. Il principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., consente di decidere la causa sulla questione di più agevole soluzione, anche logicamente subordinata, senza esaminare previamente le altre. Esso risponde a esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio e impone un approccio interpretativo che privilegia il profilo dell’evidenza rispetto all’ordine delle questioni ai sensi dell’art. 276 c.p.c. A sostegno la Corte richiama i propri precedenti Cass. n. 11458/2018 e Cass. n. 12002/2014.
Il secondo motivo, relativo all’asserito giudicato interno sull’orario di lavoro, è parimenti inammissibile. La Corte d’appello, interpretando la pronuncia di primo grado, ha escluso che il Tribunale avesse riconosciuto un orario giornaliero determinato e ha ritenuto carenti gli elementi per individuare con certezza l’orario di fine lavoro, la durata della pausa e le ore pomeridiane e del sabato. Le censure sono giudicate generiche e prive di riscontro testuale.
Il terzo motivo è inammissibile perché diretto a criticare accertamenti di merito motivati in modo esente dai vizi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. e, come tali, insindacabili in sede di legittimità. Il quarto motivo, sulla pretesa di pagamento del TFR, è anch’esso inammissibile: i giudici di seconde cure hanno rilevato che per una società il conteggio non conteneva alcuna posta riferibile al TFR, mentre per l’altra era stato dimostrato l’integrale pagamento, senza contestazioni del lavoratore.
La Corte ribadisce che il giudizio di cassazione è a critica vincolata, richiamando Cass. n. 11063/2018: deve sussistere uno specifico raffronto tra la ratio decidendi impugnata e le disposizioni asseritamente violate, pena l’inammissibilità della censura. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con nulla per le spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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