Percosse del giudice di pace: la motivazione apparente è violazione di legge (Cass. pen. Sez. V n. 37185 del 22.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non è proponibile ricorso per cassazione per mero vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per effetto dell’art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e dell’art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000. Resta invece scrutinabile il vizio di motivazione che si traduce in violazione di legge. In tema di percosse, la motivazione è apparente quando il giudice valorizza la contestualità della condotta e il clima di violenza senza accertare l’idoneità della violenta manomissione a produrre un’apprezzabile sensazione dolorifica, non essendo necessario che il dolore si verifichi. Non tutte le percussioni dell’altrui corpo integrano percosse in senso giuridico, ma solo quelle con contenuto di apprezzabile violenza dirette a cagionare altrui male entro i predetti limiti di sofferenza.

Il Fatto

Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice di appello, conferma la condanna inflitta dal Giudice di pace, anche agli effetti civili, a due imputati: la prima per il delitto di percosse, entrambi per il reato di minaccia. Secondo l’imputazione, la donna, lanciando contro la persona offesa un flaconcino di liquido, la colpisce al volto e, insieme al secondo imputato, le rivolge l’espressione «Ti faccio chiudere il negozio. Io ho il potere di farti chiudere».

Gli imputati propongono ricorso per cassazione con tre motivi: violazione dell’art. 612 cod. pen. per difetto di ingiustizia del male minacciato e di idoneità intimidatoria; vizio di motivazione, anche per apparenza, sulla offensività del lancio del flaconcino; manifesta illogicità e travisamento della prova sull’attendibilità della persona offesa e sui riscontri, con ricadute sulle statuizioni civili.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione processuale. Rileva che gli art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000, introdotti dal d.lgs. n. 11/2018 in vigore dal 6 marzo 2018, escludono il ricorso per cassazione per mero vizio di motivazione avverso le sentenze di appello per reati di competenza del giudice di pace, richiamando Sez. 5 n. 22854 del 29.04.2019. Il terzo motivo non è quindi esaminabile, perché deduce un vizio non consentito in questa sede.

Il primo motivo è dichiarato inammissibile per genericità. Il giudice di merito ha valutato la frase in relazione al contesto, ritenendola volta a prospettare un male ingiusto, e ha fondato l’atteggiamento univocamente minaccioso sul narrato della persona offesa, riscontrato dallo screenshot di una conversazione e dalle dichiarazioni di una testimone. A fronte di tale apprezzamento, né incompleto né manifestamente illogico, i ricorrenti avrebbero dovuto allegare e documentare specifiche evidenze atte a comprovare, senza margine di opinabilità, la natura di mera iperbole o di intento di segnalazione alle autorità. L’onere non è stato assolto.

Il secondo motivo è invece fondato. Il Tribunale ha giustificato le percosse valorizzando la contestualità del lancio e della minaccia nonché il clima di violenza determinato dall’agire congiunto, eludendo così il tema della prova dell’elemento oggettivo. Il delitto di cui all’art. 581 cod. pen. richiede l’idoneità della violenta manomissione a produrre un’apprezzabile sensazione dolorifica, non essendo necessario che il dolore si verifichi, come affermato da Sez. 5 n. 38392 del 17.05.2017. Il flaconcino, neppure descritto nella grandezza e nel peso, non è stato oggetto di alcun accertamento sulla potenziale idoneità a suscitare dolore.

La Corte richiama la costante interpretazione secondo cui non tutte le percussioni dell’altrui corpo costituiscono percosse in senso giuridico, ma solo quelle con contenuto di apprezzabile violenza dirette a produrre un’altrettanto apprezzabile sensazione dolorifica (Sez. 1 n. 1088 del 12.03.1971). La motivazione sul capo relativo alle percosse è dunque apparente: tale vizio integra una violazione di legge, secondo Sez. Un. n. 25932 del 29.05.2008, ed è perciò scrutinabile.

Ne segue l’annullamento del capo sulle percosse nei confronti della sola imputata, con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata in diversa persona fisica; il suo ricorso è inammissibile nel resto. Il ricorso del secondo imputato è inammissibile, con condanna alle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile, poiché nel giudizio con trattazione orale non va disposta la condanna al rimborso in favore della parte civile che non sia intervenuta alla discussione e si sia limitata a depositare memoria con nota spese (Sez. Un. n. 27727 del 14.12.2023).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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