Il trust in frode ai creditori è inefficace e non nullo (Cass. civ. Sez. 3 n. 23471 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto atipico posto in essere con la finalità di ledere i diritti o le aspettative dei creditori non è nullo per immeritevolezza ai sensi dell’art. 1322 c.c., né per illiceità della causa ex art. 1344 c.c., ma è soggetto all’azione revocatoria di cui all’art. 2901 c.c., volta alla declaratoria di inefficacia relativa dell’atto. La violazione dell’art. 2740 c.c., pur potendo configurare la violazione di una norma imperativa, non comporta necessariamente la nullità del contratto, dovendosi verificare se per quella violazione la legge preveda un rimedio specifico diverso dalla nullità. La mancata coincidenza soggettiva tra disponente, trustee e beneficiario non determina di per sé la nullità del trust, dovendosi verificare la natura del negozio e la sua conformità allo schema causale astratto riconosciuto dalla legge di ratifica della Convenzione dell’Aja.
Il Fatto
Un debitore, gravato da debiti e sottoposto a indagine fiscale, poneva in essere una serie di atti dispositivi del proprio patrimonio, tra cui la costituzione di un fondo patrimoniale e il trasferimento di immobili a familiari. Successivamente, i genitori del debitore istituivano un trust, rivestendo contemporaneamente il ruolo di disponenti, trustees e beneficiari, vincolando i beni oggetto delle azioni dei creditori. La moglie del debitore, divenuta creditrice a seguito di provvedimenti di separazione, proponeva domanda di nullità del trust dinanzi al Tribunale.
Il Tribunale dichiarava la nullità del trust per difetto di causa, ravvisando la segregazione patrimoniale in violazione dell’art. 2740 c.c. quale unico scopo dell’operazione. La Corte d’Appello, pur riconoscendo la finalità fraudolenta, rigettava la domanda di nullità, affermando che un atto in frode ai creditori non è nullo ma solo soggetto all’azione di inefficacia ex art. 2901 c.c.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, esaminando congiuntamente i tre motivi, incentrati sulla nullità del trust per immeritevolezza ex art. 1322 c.c., per mancanza di causa concreta e per illiceità della causa per frode alla legge, richiamando l’art. 11 del D.Lgs. 74/2000 per la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.
La Suprema Corte ha preliminarmente rilevato che l’impugnata sentenza si fondava su un presupposto di fatto diverso da quello assunto dai ricorrenti: i soggetti che avevano costituito il trust non coincidevano integralmente con i beneficiari, essendo stato il trust costituito a beneficio anche del figlio. Tale circostanza, come riconosciuto dagli stessi controricorrenti, era erronea, e la mancata perfetta coincidenza soggettiva non produce di per sé la nullità del negozio.
Quanto alla dedotta immeritevolezza, la Corte ha osservato che gli stessi ricorrenti ammettevano che lo scopo del negozio fosse sussistente, seppur fraudolento, essendo finalizzato alla sottrazione dei beni ai creditori. Non di mancanza di causa doveva quindi discutersi, ma piuttosto di meritevolezza della stessa. La tesi secondo cui il negozio atipico in frode ai creditori sarebbe nullo per immeritevolezza è stata ritenuta infondata: sia l’atto tipico che quello atipico, ove posti in essere per ledere diritti del creditore, non sono per ciò stesso illeciti, ma sono passibili di essere dichiarati inefficaci, in quanto la violazione di una norma imperativa non necessariamente importa nullità del contratto.
La Corte ha precisato che, ove la violazione dell’art. 2740 c.c. consista in un atto che diminuendo la garanzia patrimoniale leda il diritto del creditore, il rimedio specifico è costituito dall’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., volta alla declaratoria di inefficacia relativa dell’atto. La corte di merito aveva correttamente distinto tra azione di nullità, che presuppone un atto invalido e privo di effetti erga omnes, e azione revocatoria. Quanto alla dedotta frode al fisco, la Corte ha osservato che nella specie veniva in rilievo la sottrazione di beni alla garanzia di un credito tributario già accertato, in ordine alla quale il Fisco agisce come un qualunque altro creditore ed è l’unico legittimato a farla valere.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1322 c.c. – Autonomia contrattuale
- Art. 2740 c.c. – Responsabilità patrimoniale
- Art. 2901 c.c. – Condizioni