Attuazione PNRR insufficiente: la Corte dei conti segnala rischio di perdita del 90% dei finanziamenti (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 94 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla gestione dei fondi PNRR, attribuito alla Corte dei conti dall’art. 7, comma 7, d.l. n. 77/2021, si svolge in itinere e valuta l’economicità, l’efficienza e l’efficacia dell’acquisizione e dell’impiego delle risorse. L’inerzia o il ritardo degli enti attuatori, quando determinano il mancato conseguimento di milestone e target, espongono il finanziamento a un concreto rischio di revoca e possono configurare fattispecie di danno erariale per le somme già impegnate o liquidate per progettazioni divenute inservibili. La tardiva formalizzazione degli accordi attuativi e le carenze di coordinamento interistituzionale non sono compatibili con le scadenze europee, che impongono il completamento delle opere entro termini perentori e non tollerano garanzie informali disallineate rispetto alle risultanze contrattuali.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Puglia ha approvato la relazione sullo stato di attuazione al 31 dicembre 2025 dell’investimento PNRR “M5C2-I2.2A – Piani urbani integrati per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura”. La misura, gestita dal Ministero del Lavoro, ha visto destinatari numerosi comuni pugliesi per un importo complessivo di € 114.183.204,02.
Cinque enti hanno rinunciato al finanziamento, determinando una perdita del 12% delle risorse, pari a € 13.867.822,90. Il finanziamento residuo risulta pari a € 100.315.381,12, ma l’istruttoria ha evidenziato che € 90.344.591,51, corrispondenti al 90% dell’importo complessivo, sono destinati a interventi che presentano ritardi tali da non consentire il raggiungimento degli obiettivi della misura. Le criticità maggiori riguardano i comuni di Cerignola, Manfredonia e San Severo, per i quali la Sezione ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura regionale.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha ricostruito il complesso quadro attuativo dell’investimento, caratterizzato da diffuse criticità procedurali e organizzative. La nomina del Commissario straordinario, disposta con art. 7, comma 1, d.l. n. 19/2024, non ha determinato una significativa accelerazione dei processi realizzativi. La governance multilivello, articolata tra Ministero, Struttura commissariale, Prefetture ed enti locali, ha richiesto un coordinamento complesso che ha inciso negativamente sui tempi di attuazione delle progettualità.
Il dato più allarmante riguarda i comuni di Cerignola, Manfredonia e San Severo, dove gli interventi risultano ancora in fase istruttoria e pianificatoria, senza che sia stata sottoscritta la convenzione di finanziamento, condizione indispensabile per l’avvio delle fasi esecutive. Per tali enti, la mancata o tardiva formalizzazione degli atti convenzionali ha determinato una sostanziale paralisi dell’azione amministrativa, con un concreto rischio di revoca dei finanziamenti. La Sezione ha rilevato che le risorse già impegnate o liquidate per progettazioni e spese tecniche divenute inservibili potrebbero configurare ipotesi di responsabilità erariale, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura regionale.
Con riferimento al comune di Carapelle, la Sezione ha evidenziato profili di criticità in ordine all’economicità della gestione, atteso che l’intervento è fondato su un titolo di disponibilità dell’immobile di durata limitata a cinque anni, con obbligo di restituzione al termine. L’investimento, di importo superiore a un milione di euro, rischia di perdere utilità nel medio periodo, con possibile danno erariale per la prematura perdita di valore dell’opera pubblica.
Quanto al comune di San Ferdinando di Puglia, la Sezione ha censurato una lacuna istruttoria nella fase di programmazione ex ante: l’immobile candidato alla misura PNRR risultava già gravato da vincoli di doppio finanziamento in violazione dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241. La rinuncia dell’ente ha disinnescato l’illecito eurounitario, ma ha comunque determinato la dispersione della quota assegnata al territorio. Per i comuni di Carpino, Carapelle e Bisceglie, la Sezione ha disposto la trasmissione di cronoprogrammi accelerati vincolanti, corredati da clausole penali per l’ipotesi di superamento del termine del 30 giugno 2026.
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Nota della Redazione
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